Servizio di mensa e retribuzione in natura
16 Luglio 2015
Il servizio di mensa messo a disposizione del dipendente dal datore di lavoro è da considerarsi “retribuzione in natura” con conseguente ricaduta sul calcolo degli istituti contrattuali?
In via generale e salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (anche aziendali: Cass. 9 maggio 2006, n. 10636) il valore del servizio mensa - realizzato attraverso una mensa interna all'azienda (gestita direttamente dal datore di lavoro o affidata in gestione ad altra società) ovvero esterna (buoni pasto da utilizzare presso esercizi convenzionati) - non fa parte della retribuzione a nessun effetto legale e contrattuale. Lo stesso criterio vale anche per l'eventuale indennità sostitutiva percepita dai lavoratori che non usufruiscono del servizio (D.L. n. 333/1992, art. 6, comma 3). La Corte Suprema a questo proposito ha precisato che il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire mediante i buoni pasto, allorché non rappresenti un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per mancanza della corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e del collegamento causale tra l'utilizzazione dei buoni pasto e il lavoro prestato non costituisce elemento integrativo della retribuzione ma una agevolazione di carattere assistenziale (Cass. 17 luglio 2003, n. 11212). La contrattazione collettiva (anche aziendale) può invece derogare al regime ordinario del valore del servizio mensa e dell'indennità sostitutiva stabilendo la natura retributiva o parzialmente retributiva della suddetta indennità (Cass. 13 dicembre 2001, n. 15767), con la conseguente computabilità anche ai fini del calcolo degli istituti differiti e indiretti (Cass. 9 agosto 2003, n. 12047). |