Ritardo indennità sostitutiva della reintegra
28 Luglio 2016
La richiesta dell'indennità sostitutiva della reintegra come incide sul rapporto di lavoro? Cosa accade se il datore ritarda nel pagamento? Se la scelta del lavoratore si dirige verso l'opzione dell'indennità in luogo della reintegra, ex art. 18 c. 5 della L. n. 300/1970, il rapporto di lavoro cessa al momento della comunicazione della stessa. Ciò comporta l'impossibilità per la parte datoriale di richiedere ulteriormente la prestazione lavorativa, con la conseguente estinzione dell'obbligo, a suo carico, di corrispondere la retribuzione. Il ritardo nel pagamento dell'indennità soggiace alla disciplina civilistica in materia di mora debendi, non trovando applicazione, per l'eventuale risarcimento del danno da ritardo, il 4° comma dell'art. 18, della suddetta legge. Si confronti: Corte di Cassazione sent. n. 709/2016. |