Nel demansionamento “pre Jobs Act” va rispettata la storia professionale

La Redazione
28 Agosto 2017

Nell'accertamento del demansionamento, avvenuto prima della novella legislativa introdotta dal Jobs Act, il giudice di merito deve valutare l'omogeneità sostanziale tra le mansioni, garantendo sia lo svolgimento che l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze del dipendente, anche in caso di riclassificazione del personale concordata con le organizzazioni sindacali.

La Cassazione, con sentenza n. 18031/2017, conferma la pronuncia della Corte territoriale che aveva accertato il demansionamento di una dirigente nel periodo in cui era stata distaccata, tra il 2002 ed il 2004.

Analizzando la vicenda, avvenuta prima della novella legislativa introdotta dal Jobs Act, la Suprema Corte afferma che il potere datoriale di esercizio dello ius variandi “deve essere valutato dal giudice di merito in ordine all'omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente”.

Pertanto il divieto di variazione peggiorativa in violazione della vecchia formulazione dell'art. 2103 c.c. comporta, nell'irrilevanza dell'equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni, che al lavoratore non possano essere affidate mansioni sostanzialmente inferiori a quelle precedenti, dovendo il giudice di merito accertare, in concreto, che le stesse “siano aderenti alla competenza professionale specifica del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito, e garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali. E ciò anche qualora, in caso di nuovo assetto organizzativo disposto dal datore di lavoro, che comprenda la riclassificazione del personale concordata con le organizzazioni sindacali, le mansioni del lavoratore, a seguito di riclassificazione, risultino compatibili con la nuova qualificazione ma incompatibili con la sua storia professionale”.

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