Cambio appalto e certificato penale del casellario giudiziale

La Redazione
28 Settembre 2015

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 22/2015, chiarisce se nelle ipotesi di cambio appalto il datore di lavoro debba, o meno, richiedere il certificato penale del casellario giudiziale previsto dalla normativa per la lotta contro la pornografia minorile, l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 22/2015, chiarisce se nelle ipotesi di cambio appalto, in quanto subentrante obbligato ad assumere il personale dell'impresa uscente, il datore di lavoro debba, o meno, richiedere il certificato penale del casellario giudiziale previsto dalla normativa per la lotta contro la pornografia minorile, l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva sottolinea che la fattispecie del cambio appalto comporta la successione di diversi appaltatori nella esecuzione di un servizio per conto del medesimo committente, con il passaggio del personale impiegato nell'appalto dall'impresa uscente a quella subentrante “in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto” (cfr. art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003).

Pertanto, conclude il Ministero, considerato che nell'ambito del suddetto passaggio il personale in questione risulta impegnato nella medesima attività, spesso senza soluzione di continuità, si ritiene che per il personale avente un contatto diretto e regolare con minori, il datore di lavoro/impresa subentrante non sia tenuto ad alcun adempimento ulteriore, nella misura in cui lo stesso abbia acquisito la documentazione di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 39/2014 già in possesso del precedente datore di lavoro/appaltatore.

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