Infortunio in itinere accaduto al lavoratore in permesso sindacale retribuito

28 Settembre 2016

La partecipazione di un lavoratore, ancorché in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, ad una riunione che attiene all'attività dell'impresa, non è certamente estranea alle attività assicurate, ragion per cui l'infortunio occorso durante il tragitto per recarsi dal luogo di tale riunione al cantiere, ove egli alloggiava, deve ritenersi accaduto in occasione di lavoro.
Massima

La partecipazione di un lavoratore, ancorché in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, ad una riunione che attiene all'attività dell'impresa, non è certamente estranea alle attività assicurate, ragion per cui l'infortunio occorso durante il tragitto per recarsi dal luogo di tale riunione al cantiere, ove egli alloggiava, deve ritenersi accaduto in occasione di lavoro.

Il caso

Un lavoratore partecipava, in permesso sindacale retribuito, ad una riunione sindacale, funzionale all'organizzazione dell'attività lavorativa indetta dal proprio datore di lavoro.

Nel tragitto di ritorno per recarsi presso il cantiere dove alloggiava, il lavoratore subiva un infortunio in itinere, da cui derivava una menomazione all'integrità psico-fisica pari al cinquanta per cento.

A fronte del diniego di tutela opposto dall'Inail, il lavoratore chiedeva alla Magistratura ordinaria la condanna dell'Istituto all'erogazione delle prestazioni di legge, accordata dal Tribunale, ma poi negata dalla Corte di Appello, che escludeva la sussistenza del requisito dell'occasione di lavoro poiché il lavoratore si trovava in permesso sindacale retribuito per partecipare ad una riunione relativa ad attività sindacale da egli svolta in modo episodico ed occasionale quale rappresentante sindacale, senza che assumesse alcun rilievo la circostanza che la riunione era funzionale all'organizzazione dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro, altrimenti si finirebbe per "allargare impropriamente il concetto di ricollegabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa estendendola a momenti ed occasioni in cui il collegamento non è diretto o indiretto, ma si rapporti solo ad una certa affinità di argomenti”.

Con ricorso per cassazione il lavoratore ha chiesto l'annullamento della sentenza, reputando che la tutela assicurativa spettasse non solo ai lavoratori in aspettativa sindacale, ma anche a quelli in permesso e che l'infortunio dovesse considerarsi meritevole di tutela perché accaduto in occasione di lavoro, considerato che si trattava di partecipare ad una riunione sindacale, indetta dal datore di lavoro, funzionale all'organizzazione dell'attività lavorativa.

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, annullando con rinvio la sentenza di merito.

La questione

Le questioni in esame sono le seguenti: i lavoratori, assicurati ex art. 4 e 9, D.P.R. n. 1124/65, sono tutelati anche per gli infortuni che accadono durante lo svolgimento dell'attività sindacale come rsa, rsu o come dirigenti sindacali? L'infortunio in itinere accaduto al lavoratore in permesso sindacale retribuito nel tragitto di ritorno verso il proprio alloggio dopo la partecipazione ad una riunione sindacale funzionale all'organizzazione dell'attività lavorativa è indennizzabile?

La soluzione giuridica

La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello, risolvendo, in senso favorevole alla tesi del lavoratore, entrambe le suddette questioni.

In particolare, la Corte ha escluso che il lavoratore in permesso sindacale, a differenza di quello in aspettativa, assicurato in conseguenza della sentenza additiva di accoglimento della Consulta (Corte cost. 10 maggio 2002, n. 171, in Lav. giur., 2002, p. 960, con nota di G. Ludovico, La Corte Costituzionale estende l'assicurazione infortunistica ai lavoratori collocati in aspettativa sindacale), non possa essere mai protetto in quanto svolgente un'attività sindacale episodica od occasionale, poiché “i lavoratori che svolgano attività sindacale come rsa, rsu o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre (in quanto esposti al rischio) assicurati ex artt. 4 e 9 cit., e soltanto si pone per essi il problema di verificare in concreto - come nel caso di specie - l'ambito di operatività della stessa tutela assicurativa di base”. Tale convincimento, ad avviso della Corte, si giustifica anche in virtù dell'avvenuto ampliamento della tutela assicurativa ad opera della giurisprudenza costituzionale in favore dei familiari partecipanti all'impresa familiare (Corte cost. 10 dicembre 1987, n. 476), in favore degli agenti venatori della Regione Sicilia (Corte cost. 4 aprile 1990, n. 160), in favore degli associati in partecipazione (Corte cost. 15 luglio 1992, n. 332), in favore dei ballerini e tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli (Corte cost. 21 marzo 1989, n. 137) o ad opera del legislatore in favore dei lavoratori parasubordinati (art. 5, D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), dei dirigenti (art. 4, D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), dei lavoratori domestici (art. 6, L. 3 dicembre 1999, n. 493), dei soggetti impegnati in attività di volontariato o di utilità sociale, in ambito locale, in quanto beneficiari di ammortizzatori sociali (art. 12, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114), fino a giungere, ricorda la Corte, all'estensione dell'intervento del Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei semplici cittadini malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione con un familiare impiegato nella lavorazione dell'amianto, ma anche soltanto per comprovata esposizione ambientale (e quindi anche senza alcun rapporto, neppure indiretto, con il mondo del lavoro ed anche senza alcuna genesi, neppure remota, di natura professionale (L. 23 dicembre 2014, n. 190).

Stando così le cose, una volta accertato che l'attività sindacale non esulava dalle finalità produttive perseguite dal datore di lavoro e che, invece, la partecipazione alla riunione era collegata a finalità lavorative, il supremo consesso ha ritenuto sussistente il requisito dell'occasione di lavoro, presente ogni volta che il lavoro esponga il lavoratore ad un rischio che da solo basti ad aumentare la probabilità di verificazione dell'infortunio.

Osservazioni

La Corte di Cassazione si è pronunciata favorevolmente sull'operatività della tutela infortunistica durante lo svolgimento di un'attività sindacale svolta in permesso sindacale in quanto la medesima risultava collegata all'attività lavorativa.

Sul piano della tutela sostanziale la Magistratura superiore ha ribadito che la tutela assicurativa non viene meno, anche se l'infortunio avvenga durante lo svolgimento di un'attività diversa rispetto a quella che aveva determinato il sorgere del rapporto giuridico previdenziale.

Infatti, ai fini del riconoscimento della tutela assicurativa infortunistica, è sufficiente che il lavoro abbia determinato l'esposizione del lavoratore ad un rischio, anche se generico (Cass. S.U., 14 aprile 1994, n. 3476, in Riv. inf. mal. prof., 1994, II, p. 83), essendo “rilevante ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal rischio elettivo” (Cass. 22 febbraio 2012, n. 2642).

L'ampliamento dell'ambito operativo dell'occasione di lavoro, fino a ricomprendere i rischi insiti nelle attività prodromiche e comunque strumentali allo svolgimento delle mansioni (Cass. 2 giugno 1999, n. 5419, in Foro it., Rep., 1999, voce Infortuni sul lavoro, n. 71), ha consentito il superamento di quell'orientamento giurisprudenziale, legato alla lettura tradizionale della nozione di occasione di lavoro, in base al quale gli infortuni accaduti nell'espletamento dell'attività sindacale svolta dal lavoratore in permesso, esulando dalle finalità produttive perseguite dal datore di lavoro, non sono meritevoli della tutela di natura pubblicistica (Cass. 17 febbraio 1996, n. 1220, in Riv. inf. mal. prof., 1996, II; p. 65; Cass. 4 novembre 1993, n. 10895, in Foro it., 1994, I, 717; Cass. 25 agosto 1986, n. 5188, in Foro it., 1986, I, 3018; Cass. 8 novembre 1983, n. 6602, in Riv. inf. mal. prof., 1984, II, p. 130, con nota di G. Alibrandi, Ancora in tema di infortunio verificatosi durante lo svolgimento di attività sindacale; Cass. 19 agosto 1982, n. 4684, in Mass. giur. lav., 1983, p. 164).

Ciò ha permesso alla Suprema Corte, nel caso di specie, di riconoscere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, poiché il lavoratore in permesso sindacale doveva partecipare ad una riunione avente ad oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa; cosicché non risultava reciso quell'imprescindibile, almeno fino ad oggi, legame con l'attività di impresa.

Pertanto, resta ancora sub iudice la questione se la più ampia nozione di occasione di lavoro consenta di ritenere indennizzabili tutti gli infortuni avvenuti nello svolgimento di qualsivoglia attività sindacale, anche quelle esercitate occasionalmente e senza un legame con l'attività produttiva, in mancanza della quale è stata negata dalla giurisprudenza più risalente la sussistenza della copertura assicurativa.

Si tratta, in sostanza, di capire se i tempi sono maturi per estendere, tout court, la tutela assicurativa all'attività sindacale avente carattere di pura rivendicazione, connessa con il rapporto di lavoro solo in modo accidentale (Cass. 17 febbraio 1996, n. 1220), superando, una volta per tutte, le perplessità indotte dalla Consulta allorquando ha fatto intendere che l'occasionale ed episodico svolgimento di attività sindacale, non riferibile ad una prestazione di lavoro, non sia meritevole di tutela, tenuto conto che “il nostro attuale sistema di sicurezza sociale non si è ancora evoluto nel senso della piena socializzazione del rischio” (Corte cost. 24 aprile 2003, n. 136).

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