Obbligo di repechage e prova d'impossibilità d'impiego in altre mansioni

La Redazione
28 Settembre 2016

In ordine al c.d. obbligo di repechage, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto cui è addetto il lavoratore, è necessario che sia provato il nesso causale tra il motivo inerente all'organizzazione produttiva e il recesso, ...

In ordine al c.d. obbligo di repechage, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto cui è addetto il lavoratore, è necessario che sia provato il nesso causale tra il motivo inerente all'organizzazione produttiva e il recesso, anche sotto il profilo dell'impossibilità di una diversa utilizzazione del dipendente licenziato: la prova di tale impossibilità d'impiego, in particolare, va fornita sulla base di inequivoci elementi volti a dimostrare che nell'ambito della organizzazione aziendale, esistente all'epoca del licenziamento, non vi erano altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dall'art. 2103 c.c., di adibire il lavoratore ad una mansione dequalificante rispetto a quella dallo stesso esercitata prima della ristrutturazione aziendale.

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