Controversie individuali di lavoro: arbitrato irrituale
09 Dicembre 2014
Si desidera sapere se, e in quali casi, sia possibile ricorrere all'arbitrato irrituale nelle controversie individuali di lavoro.
Nell'ambito delle controversie di lavoro le parti possono avvalersi dell'arbitrato irrituale: - in qualunque fase del tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro (art. 412 c.p.c.); - presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art. 412-ter c.p.c.); - innanzi al collegio costituito dalle stesse parti, secondo le previsioni dell'art. 412-quater c.p.c.; il collegio è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; i contratti collettivi di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte; - presso le camere arbitrali costituite dagli organi di certificazione di cui all'art. 76, D.Lgs. n. 276/2003.
Altre ipotesi di arbitrato irrituale in materia di licenziamento e sanzioni disciplinari sono previste: - dall'art. 5, L. n. 108/1990, imprese che occupano fino a 15 dipendenti nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca; - dall'art. 7, L. n. 300/1970, secondo cui il lavoratore sanzionato può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e di arbitrato. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.
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