Servizi pubblici essenziali ed obbligo di preavviso

03 Dicembre 2014

In caso di sciopero riguardante l'àmbito dei servizi pubblici essenziali definito dalla L. n. 146/1990, quali sono gli obblighi delle parti che hanno proclamato l'astensione dal lavoro? E quali quelli del datore di lavoro che eroga il servizio?

In caso di sciopero riguardante l'àmbito dei servizi pubblici essenziali definito dalla L. n. 146/1990, quali sono gli obblighi delle parti che hanno proclamato l'astensione dal lavoro? E quali quelli del datore di lavoro che eroga il servizio?

I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso non inferiore a 10 giorni, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia al Presidente del Consiglio dei ministri o al Prefetto, a seconda della rilevanza territoriale del conflitto, che la trasmettono alla Commissione di garanzia (L. n. 146/1990, art. 2, c. 1). Inoltre, il datore di lavoro che eroga il servizio pubblico è tenuto a comunicare agli utenti (L. n. 146/1990, art. 2, c. 6):

  • l'elenco dei servizi che saranno garantiti e i relativi orari almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero;
  • la riattivazione del servizio al termine dell'astensione.

Il servizio pubblico radiotelevisivo e i giornali quotidiani che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali sono tenuti a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sulle modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati e le relative motivazioni (L. n. 146/1990, art. 2, c. 6).

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