Licenziamento e proroga della prova
01 Dicembre 2016
È illegittimo il licenziamento comminato in seguito alla proroga della prova?
Il patto di prova, ex art. 2096 c.c., costituisce un elemento accidentale del contratto di assunzione, nel quale le parti ne determinano la durata al fine di poter valutare la convenienza del rapporto stesso. Una proroga di esso non potrà essere valida, anche qualora venga rispettata la forma scritta richiesta ab substantiam dal legislatore. Questa infatti, essendo concordata in un momento successivo rispetto a quello in cui il lavoratore viene assunto, si pone al di fuori del contratto iniziale, difettando così della capacità di produrre effetti relativamente al patto prefissato.
Ne consegue la illegittimità del licenziamento per mancato superamento della prova qualora esso sia stato comunicato in seguito alla scadenza inizialmente stabilita. Si confronti: Cass. n. 16214/2016. |