La decadenza dall'impugnazione in sede di opposizione

28 Dicembre 2015

L'eccezione di decadenza dal potere di impugnazione del licenziamento può essere sollevata dal datore di lavoro anche durante la seconda fase del giudizio di primo grado di cognizione ordinaria ex comma 51. Lo afferma la suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 25046 del 21/10/2015.

L'eccezione di decadenza dal potere di impugnazione del licenziamento può essere sollevata dal datore di lavoro anche durante la seconda fase del giudizio di primo grado di cognizione ordinaria ex comma 51. Lo afferma la suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 25046 del 21/10/2015.

Nella sentenza in esame il dipendente si opponeva al licenziamento, intimatogli dal datore di lavoro nel quadro di una procedura di riduzione del personale; sullo stesso licenziamento il datore di lavoro aveva fatto valere, in sede di opposizione, l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento ex art. 6 L. n. 604/1966.

Tale eccezione risultava pienamente ammissibile, non incidendo peraltro le proroghe disposte sul periodo di preavviso sulla regola che identifica nella data di ricevimento della comunicazione di recesso il dies a quo per il computo del termine decadenziale di 60 giorni.

Il ricorrente sostiene che l'eccezione di decadenza dal potere di impugnazione del licenziamento avrebbe dovuto essere sollevata dal datore di lavoro già nell'udienza di comparizione fissata dal giudice dopo il ricorso di impugnativa ai sensi dell'articolo 1 comma 48, l. n. 92 del 2012.

Il datore di lavoro, invece, rileva l'eccezione solo in sede di opposizione all'ordinanza di cui al successivo comma 51.

La Suprema Corte rigetta il ricorso affermando che le due fasi del giudizio di primo grado, quella di cognizione sommaria iniziata con il ricorso ex comma 49 e quella di cognizione ordinaria iniziata con l'opposizione ex comma 51, si inseriscono nel medesimo grado di giudizio e si pongono in rapporto di prosecuzione.

L'opposizione può quindi investire nuovi profili oggettivi e soggettivi, fra i quali le eccezioni in senso stretto come quella di decadenza, non sollevate durante la prima fase; questo in quanto non vale come impugnazione del precedente giudizio.

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