Vince il concorso, ma è già in pensione
29 Gennaio 2015
Se il bando di concorso impone di far decorrere dalla data di stipula del contratto gli effetti giuridici ed economici scaturenti dal superamento della prova, non ha fondamento la domanda della persona selezionata, ma collocata in pensione prima della stipula del contratto, a nulla rilevando il differimento nel tempo della decorrenza degli inquadramenti. Lo ha chiarito la Cassazione, con sentenza n. 1323, depositata il 26 gennaio scorso.
Il caso Una ex dipendente del Ministero della Salute aveva superato la procedura di selezione interna per l'accesso ad una qualifica superiore. L'inquadramento e il trattamento retributivo superiori, però, non le erano stati riconosciuti in quanto, essendo stata differita nel tempo per due volte la decorrenza dell'inquadramento, la dipendente era stata posta in quiescenza prima della stipula del contratto.
Domanda infondata La Corte di Cassazione ha ritenuto priva di fondamento la domanda della ex dipendente a vedersi corrisposte le differenze retributive poiché il bando di concorso, fonte primaria della procedura concorsuale, imponeva di far decorrere gli effetti giuridici ed economici scaturenti dal superamento della selezione dalla data di stipula del contratto. Alla data di stipula del contratto, invece, la dipendente era già stata collocata in pensione.
A nulla rileva il fatto che la decorrenza di tali effetti sia stata differita nel tempo in quanto la stipulazione del contratto di lavoro rappresentava, in ogni caso, il presupposto per l'insorgenza dell'obbligo dell'amministrazione di adempiere a quanto previsto dal bando. |