Società in accomandita semplice e qualificazione artigiana

11 Febbraio 2015

Si domanda se una società - in cui il numero dei soci accomandatari è inferiore a quello dei soci accomandanti - possa essere qualificata come artigiana ai fini previdenziali.

Si domanda se una società - in cui il numero dei soci accomandatari è inferiore a quello dei soci accomandanti - possa essere qualificata come artigiana ai fini previdenziali.

Come è noto, la L. n. 133/1997 ha consentito alle imprese artigiane di assumere forme di organizzazione aziendale più complesse di quelle previste nel testo originario dell'art. 3 della L. n. 443/1985 (legge quadro), introducendo la possibilità di avvalersi delle forme delle società in accomandita semplice e delle società a responsabilità limitata unipersonali, sul presupposto che dette tipologie sociali possano assumere profili di personalizzazione della produzione compatibili con la qualifica artigiana. Successivamente, la Cassazione ha affermato che, ai fini previdenziali, è qualificabile come artigiana l'impresa esercitata in forma di società in accomandita semplice anche qualora la medesima società, nel rispetto degli scopi e dei limiti dimensionali previsti dalla legge, sia composta da un numero di soci accomandatari (i quali svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo) inferiore al numero dei soci accomandanti della società. Ai fini della qualificazione artigiana non rileva, pertanto, la prevalenza numerica dei soci accomandatari sui soci accomandanti della società (Cass. 9 gennaio 2003, n. 107).

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