L'art. 1 lett. b) n. 5 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 (cd. Jobs act) ha assegnato al Governo la facoltà di introdurre, per un periodo successivo alla fruizione della NASpI, una nuova prestazione fruibile dai lavoratori in disoccupazione involontaria che presentano valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE) e che adempiono agli obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.
Inquadramento
L'art. 1 lett. b) n. 5 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 ha assegnato al Governo la facoltà di introdurre, per un periodo successivo alla fruizione della NASpI, una nuova prestazione fruibile dai lavoratori in disoccupazione involontaria che presentano valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE) e che adempiono agli obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti. In attuazione dell'indicato principio il legislatore delegato ha provveduto ad istituire, in via sperimentale, con decorrenza dal 1° maggio 2015 e, allo stato, fino al 31 dicembre dello stesso anno, la nuova provvidenza regolamentandone, in parte, la disciplina e rimandando per la disciplina specifica ad un emanando (entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto delegato) decreto del Ministro del Lavoro.
I soggetti beneficiari
La prestazione di cui ci stiamo occupando, denominata Assegno di disoccupazione (ASDI), può essere attribuita ai lavoratori che hanno percepito la Nuova prestazione di Assicurazione per l'Impiego (c.d. NASpI) per l'intera sua durata senza trovare una nuova occupazione e che si trovano in una condizione economica di bisogno. Nel primo (ed, allo stato, unico) anno di applicazione, l'ASDI sarà prioritariamente riservato ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, di seguito, ai lavoratori in età vicina al pensionamento ma che non abbiano ancora maturato i requisiti per il trattamento di quiescenza. Per gli eventuali anni successivi, possono essere stabiliti, con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro delle Finanze, ed all'esito di un previsto monitoraggio della misura, differenti modalità di riconoscimento della provvidenza sino, eventualmente, a coprire l'intera platea di possibili beneficiari. Con disposizione di cesura si è previsto, tuttavia, che il sostegno economico in argomento potrà essere erogato, in ogni caso, fino all'esaurimento delle risorse disponibili nel Fondo appositamente creato e di cui si dirà in seguito.
Durata e calcolo della prestazione
L'ASDI può essere erogato per un periodo massimo di sei mesi e dovrà essere pari al 75% dell'ultimo trattamento mensile percepito a titolo di NASpI. A tale proposito la norma precisa "se non superiore alla misura dell'assegno sociale". L'inserimento di questa interlocuzione comporta che l'ASDI non potrà essere superiore al 75% dell'importo mensile del menzionato Assegno Sociale. Alla somma così risultante dovrà essere aggiunto un ulteriore importo a titolo di incremento per gli eventuali carichi familiari del lavoratore. Inoltre, la prestazione potrà essere parzialmente cumulata con i redditi derivanti da una eventuale nuova occupazione entro i limiti che saranno stabiliti con l'emanando decreto Ministeriale, a cui si farà riferimento in seguito, il quale dovrà anche determinare le modalità attraverso cui l'ASDI si riduce gradualmente in relazione al perdurare dell'occupazione ed in relazione al reddito da lavoro.
Il sistema e le condizioni di erogazione della prestazione
Il sostegno economico di cui ci stiamo occupando deve essere corrisposto tramite uno strumento elettronico di pagamento e con le modalità che saranno definite con l'adottando Decreto Ministeriale di cui si è riferito. Inoltre, il riconoscimento della prestazione è condizionato all'adesione da parte dell'avente diritto ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego che deve, comunque, prevedere specifici impegni per la ricerca attiva di un lavoro, la disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, l'accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione effettiva alle iniziative proposte nel progetto personalizzato è obbligatoria. Il suo inadempimento determina la perdita della prestazione.
I principi cui si dovrà dare attuazione con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Per come è stato più volte riferito, il legislatore delegato ha previsto che la regolamentazione specifica della prestazione in argomento venga, per alcuni aspetti, demandata ad un emanando decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. A tale proposito l'art. 7 del decreto delegato ha disposto che con il menzionato atto, di natura non regolamentare, dovranno essere definiti: a) la situazione economica del nucleo familiare del lavoratore che identifica la condizione di bisogno. Ai soli fini dell'accesso all'ASDI, dall'importo risultante dall'ISEE dovranno essere detratti gli importi percepiti a titolo di NASpI; b) i criteri di priorità per l'accesso alla prestazione in caso di risorse economiche insufficienti per la corresponsione della prestazione medesima a tutti i soggetti che ne facciano richiesta; c) gli incrementi da corrispondersi per i familiari a carico del lavoratore beneficiario nonché l'importo massimo attribuibile (comprensivo delle somme dovute per i carichi di famiglia); d) i limiti entro i quali i redditi da lavoro percepiti dal soggetto beneficiario nel periodo di fruizione dell'ASDI possono essere parzialmente cumulati con la prestazione e le modalità di interruzione dello stesso sostegno economico quando viene meno la condizione di bisogno (la norma usa il termine povertà) in forza della quale la provvidenza medesima è stata riconosciuta; e)le caratteristiche del progetto personalizzato e f) la disciplina degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto medesimo; g) la regolamentazione dei flussi informativi che dovranno veicolare tra i servizi per l'impiego e l'INPS onde implementare il sistema informativo dei servizi sociali al fine di controllare, gestire, monitorare e valutare i sistemi di intervento in materia di ASDI; h) il sistema di controlli da adottare al fine di evitare il godimento illegittimo della prestazione; i)la regolamentazione specifica riguardante il previsto pagamento elettronico dell'ASDI; j) l'individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi e, infine, k)le residue modalità attuative del programma.
In conclusione
Fondo ASDI: si è già sopra esposto che la prestazione in argomento viene finanziata attraverso la creazione di un apposito Fondo il quale sarà istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro. L'attuazione e la gestione delle prestazioni ASDI è demandata all'INPS che dovrà, in ogni caso, provvedervi nei limiti della dotazione del Fondo che, per l'anno 2015, sarà pari a trecento milioni di euro. Per gli anni successivi, la proroga dell'istituita provvidenza dipenderà da un nuovo finanziamento del fondo che dovrà avvenire con ulteriori risorse finanziarie disposte da successivi provvedimenti legislativi. Come ben si denota, allo stato, vi è certezza dell'erogazione della prestazione solo per l'anno 2015.
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Sommario
I principi cui si dovrà dare attuazione con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze