Collaborazioni sportive: escluse dalla presunzione di subordinazione?

La Redazione
29 Gennaio 2016

Con Interpello n. 6/2016, il Ministero del Lavoro chiarisce se possano essere escluse dalla presunzione di subordinazione ex art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 le collaborazioni sportive rese in favore di CONI, Federazioni Sportive Nazionali, discipline associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI.

Con Interpello n. 6/2016, la Direzione generale per l'Attività ispettiva del Ministero del Lavoro chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 2, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione di cui al co. 1: può essere riferito anche al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI?

Secondo il Dicastero devono essere ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 2 citato non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche, ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.

Pertanto, esulano dall'applicazione della presunzione di subordinazione stabilita dall'art. 2, co. 1, anche le collaborazioni sportive rese in favore di tali ultimi organismi.

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