Evasione contributiva per fittizi contratti a progetto

La Redazione
29 Marzo 2017

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, la Corte di Cassazione, nella sentenza 13 marzo 2017, n. 6405, afferma che l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un contratto di lavoro a progetto, benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva ex art. 116, co. 8, lett. b), L. n. 388/2000, e non l'omissione contributiva.

La Corte d'Appello di Brescia accoglieva il ricorso proposto dall'INPS (e, in via incidentale, dall'INAIL), e rigettava le opposzioni della società contro le cartelle di pagamento di contributi e premi evasi relativamente a tre lavoratori.

Accertata in primo grado la stipulazione fittizia di contratti di lavoro a progetto in luogo di contratti di lavoro subordinato, con l'intento di pagare contributi in forma ridotta, per la Corte di Appello ricorreva, nel caso di specie, una ipotesi di evasione contributiva.

Respingendo il ricorso della SRL, la Corte di Cassazione, con la sentenza 13 marzo 2017, n. 6405, afferma che, affinchè si possa parlare di evasione contributiva ex art. 116, co. 8, lett. a), L. n. 388/2000, si richiede non solo che vi sia un occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate (requisito che si considera soddisfatto anche quando la denuncia sia incompleta o non veritiera), ma anche che, alla base dell'occultamento, vi sia la volontà specifica di non versare i contributi o i premi.

Nel caso di specie, la classificazione dei contratti come “lavoro a progetto” in luogo di “lavoro subordinato”, faceva presumere la volontà di sottrarsi al versamento integrale dei contributi o dei premi.

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