Esiste un diritto a partecipare al tavolo delle trattative?

La Redazione
29 Aprile 2015

Il datore di lavoro non ha l'obbligo assoluto di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi (nazionali o aziendali) con tutte le organizzazioni.

Nell'attuale sistema normativo dell'attività sindacale non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali, per cui il datore di lavoro non ha l'obbligo assoluto di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi (nazionali o aziendali) con tutte le organizzazioni, con la conseguenza che, per integrare gli estremi della condotta antisindacale dello stesso, non è sufficiente l'esclusione di un sindacato dalle trattative suddette, ma occorre anche che risulti - per la peculiarità del caso di specie - un uso distorto da parte del medesimo datore di lavoro della sua libertà negoziale, produttiva di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dell'organizzazione esclusa.

La scelta di non contrattare su una piattaforma appartiene all'area della libertà negoziale dell'imprenditore; come gli eventuali effetti dannosi, sul piano del proselitismo, subiti dal sindacato in conseguenza di quella scelta, risultano connaturali alle regole del conflitto.

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