Licenziamento per incompatibilità ambientale
29 Maggio 2017
A causa di ripetuti litigi tra alcuni dipendenti, la prestazione resa da questi non risulta più essere soddisfacente. Devo procedere con una contestazione disciplinare oppure può parlarsi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
Il licenziamento per GMO ex art. 3 D.Lgs. n. 604/1966 deve essere fondato su ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Nel caso in cui la condotta del lavoratore determini, di fatto, la non utilità della prestazione da questo fornita, ne risulta consequenziale l'incidenza sulla organizzazione e sulla produttività aziendale. Il recesso datoriale potrà dunque essere giustificato su tali dati fattuali, applicandosi la disposizione suindicata e non, diversamente, le tutele previste in materia di licenziamento disciplinare. Il datore non potrà esimersi dall'obbligo di repechage, dovendo dare prova dell'impossibilità di ricollocare utilmente il/i lavoratore/i anche presso sedi aziendali diverse. In merito: Cass. n. 10071/2016. |