Manovra correttiva e mobilità in deroga per aree di crisi industriale complessa
29 Giugno 2017
Con la Circolare n. 13 del 27 giugno, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro fornisce le indicazioni cui le Regioni devono attenersi al fine di garantire la prosecuzione dell'applicazione del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, a seguito delle novità introdotte dall'art. 53 ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
L'articolo in questione ha previsto che le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.L. 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i D.M. n. 1/2016 e n. 12/2017, possono essere destinate, dalle Regioni medesime e per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
Questo trattamento, che può essere concesso per un massimo di dodici mesi, prescinde dall'applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 83473/2014 e può essere autorizzato a condizione che ai lavoratori siano contemporaneamente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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