Rientro maternità e mutamento mansioni

29 Giugno 2017

Il datore di lavoro informa una lavoratrice a tempo indeterminato, livello quadro, con due settimane di anticipo rispetto alla data programmata di rientro dal periodo di astensione facoltativa, che non rientrerà nello stesso ruolo, nel frattempo assorbito da una risorsa interna affiancata da una a tempo determinato. Le viene offerta una posizione aziendale nuova con riserva, ossia con l'avvertimento che, qualora non andasse bene in un arco temporale di quattro mesi, si tratterebbe la buona uscita. Se la lavoratrice rifiutasse la proposta, la buona uscita verrebbe valutata immediatamente. È legittimo il comportamento del datore di lavoro? Di quali tutele gode la lavoratrice, considerando che il bambino compie i 12 mesi nel periodo di osservazione di cui sopra?

Il datore di lavoro informa una lavoratrice a tempo indeterminato, livello quadro, con due settimane di anticipo rispetto alla data programmata di rientro dal periodo di astensione facoltativa, che non rientrerà nello stesso ruolo, nel frattempo assorbito da una risorsa interna affiancata da una a tempo determinato.

Le viene offerta una posizione aziendale nuova con riserva, ossia con l'avvertimento che, qualora non andasse bene in un arco temporale di quattro mesi, si tratterebbe la buona uscita. Se la lavoratrice rifiutasse la proposta, la buona uscita verrebbe valutata immediatamente.

È legittimo il comportamento del datore di lavoro? Di quali tutele gode la lavoratrice, considerando che il bambino compie i 12 mesi nel periodo di osservazione di cui sopra?

In forza dell'art. 56 D.Lgs. n. 151/2001, nonché dell'art. 2 co. 6 L. n. 1204/1971, la lavoratrice ha diritto, al rientro dal periodo di maternità, ad essere adibita alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. Deve quindi essere esclusa la legittimità dell'assegnazione ad un ruolo differente, il che, alla luce dei fatti esposti, risulta sintomatico di una volontà del datore diretta ad indurre la lavoratrice alle proprie dimissioni. Si deve, inoltre, evidenziare che è espressamente dichiarata la nullità del licenziamento fino al compimento del primo anno di vita del bambino, ex art. 54 D.Lgs. n. 151/2001. Il recesso datoriale non potrà, comunque, trovare legittimo fondamento nell'inadeguatezza della lavoratrice allo svolgimento delle diverse mansioni, per i motivi di cui sopra. Si confronti quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3052/2017, relativamente ad un trasferimento della lavoratrice madre, in violazione dell'art. 56 D.Lgs. prefato. In merito al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120 c.c., configura un diritto del dipendente, del quale il datore non può disporre unilateralmente.

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