Al via la riforma del Terzo Settore
29 Giugno 2017
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, ha approvato in data 28 giugno 2017, in esame definitivo, tre Decreti legislativi di attuazione della Legge delega n. 106/2016 per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e del cinque per mille.
Una riforma dalla grande importanza che riguarda più di 300.000 realtà tra cooperative, organizzazioni di volontariato e associative, coinvolgendo più di 6 milioni di cittadini e che mette a disposizione del Terzo Settore risorse pari a 190 milioni di euro. Fondi che saranno investiti per il superamento della frammentazione e dell'opacità dei troppi registri oggi esistenti, con un occhio di riguardo, però, anche all'innovazione sociale. Il Ministero del Lavoro, per rendere più agile la fruizione delle novità normative, ha pubblicato anche le slide riepilogative allegate alla presente news.
Ecco le principali novità.
Codice del Terzo Settore Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali. Nell'opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fondazione ed altri enti di carattere provato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Un ruolo essenziale nella nuova regolazione sarà incentrato sul Registro Unico del Terzo Settore: uno strumento che sarà avviato, gestito e aggiornato dalle Regioni ma che utilizzerà un'unica piattaforma nazionale.
Impresa sociale Le nuove norme consentono di acquisire la qualifica di impresa sociale a tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Come spiegato in una nota diramata ieri al termine del CdM, l'impresa sociale rimane pertanto una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi. Sul piano fiscale, sono introdotte alcune misure agevolative, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell'impresa sociale in sospensione d'imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale.
Cinque per mille Le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Sono previsti una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l'amministrazione erogatrice. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell'amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità. Il secondo obbligo impone la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto. Gli inadempimenti riceveranno una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell'inadempimento, gli sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito. Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l'indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario. |