Cumulabilità del risarcimento dei danni per anticipato ingiustificato recesso del datore

La Redazione
29 Giugno 2017

La clausola di stabilità minima garantita relativa ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pienamente legittima atteso che non altera la sostanziale natura di contratto a tempo indeterminato, traducendosi soltanto in una preventiva rinunzia del datore di lavoro alla facoltà di recesso ...

La clausola di stabilità minima garantita relativa ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pienamente legittima atteso che non altera la sostanziale natura di contratto a tempo indeterminato, traducendosi soltanto in una preventiva rinunzia del datore di lavoro alla facoltà di recesso e, quindi, in una garanzia per il lavoratore della conservazione del posto per una durata minima, vale anche rispetto ai contratti dei dirigenti apicali, per i quali la prevista stabilità è suscettibile di soddisfare un più spiccato interesse dell'imprenditore alla continuità delle prestazioni. Pertanto, nell'ipotesi di recesso anticipato del datore di lavoro il dipendente ha diritto al risarcimento del danno pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se la risoluzione non fosse intervenuta, senza disconoscimento del diritto al preavviso che, per le ragioni a tale istituto sottese, non può assumere portata compensativa delle retribuzioni perdute per effetto del recesso stesso.

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