Professionisti, da oggi l'obbligo del preventivo scritto

La Redazione
29 Agosto 2017

ConfprofessioniLavoro comunica, sul proprio sito istituzionale, che a partire da oggi 29 agosto 2017 è obbligatorio il preventivo scritto per i lavoratori professionisti, al momento del conferimento dell'incarico.

ConfprofessioniLavoro ha reso noto, sul proprio sito istituzionale, che da oggi 29 agosto 2017, è obbligatorio, per tutte le "professioni regolamentate", il preventivo scritto al momento del conferimento dell'incarico. Questa disposizone discende direttamente dal contenuto della L. 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”).

In particolare, la L. n. 124/17 ha modificato l'art. 9, co. 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; il nuovo co. 4 dell'art. 9 recita che "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.”

La medesima Legge citata supra è poi intervenuta anche per regolamentare i rapporti tra lavoratori professionisti e rispettivi clienti, stabilendo all'art. 1 co. 152 che "Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.”

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