Mansioni, patto di prova nullo e licenziamento
29 Settembre 2016
Se il lavoratore svolge mansioni diverse da quelle previste nel patto di prova è legittimo il licenziamento se non si supera?
Per il patto di prova, ex art. 2096 c.c., sono previsti dal legislatore specifici requisiti sia di forma che di contenuto. Al momento della stipulazione, le mansioni alle quali la prova afferisce devono essere individuate con precisione ed in base ad esse verrà stabilito l'esito negativo o positivo. Ai sensi del terzo comma dell'articolo suddetto, il datore, così come il lavoratore, potrà recedere durante tale periodo senza obbligo di preavviso e di indennità. Diversa disciplina è invece da applicare nell'ipotesi in cui la clausola inserita nel contratto di assunzione sia nulla: essa si avrà come non apposta ed il dipendente verrà considerato come assunto ab initio. Un'ipotesi di nullità si individua correttamente nell'espletamento, de facto, di mansioni diverse rispetto a quelle fissate nel patto iniziale. Ciò comporta che il recesso datoriale sarà regolato secondo le norme previste, in via generale, in materia di licenziamento, dovendosi dunque accertare la sussistenza della giusta causa, ex art. 2119 c.c., qualora esso difetti del preavviso al lavoratore. Si confronti: Corte di Cassazione sent. n. 17921/2016. |