Danno biologico, la rivalutazione annuale delle prestazioni
29 Settembre 2017
L'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, nell'introdurre il riconoscimento del danno biologico, non ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della "Tabella indennizzo danno biologico", approvata con D.M. 12 luglio 2000. Al fine di colmare questa lacuna, il legislatore è intervenuto disponendo due aumenti in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico: i due correttivi appena citati, avendo carattere di straordinarietà, non hanno comportato un aggiornamento delle tabelle del danno biologico, ma hanno consentito di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai.
La Legge di Stabilità 2016 ha, infine, introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, disponendo in particolare che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Istituto ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Ai sensi di quanto appena esposto, l'INAIL, con la Circolare n. 39 del 27 settembre 2017, ha confermato, a decorrere dal 1° luglio, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2016. |