Scivolata ed infortunio, se manca il nesso causale il datore non è colpevole

29 Ottobre 2014

La sentenza di Cassazione n. 22827/2014, depositata ieri, affronta la casistica dell'infortunio di una lavoratrice dovuto allo scivolamento lungo le scale. In caso di ambiente sufficientemente illuminato e agevole, non sono richiesti particolari attrezzi meccanici per salvaguardare il dipendente: rileva quindi il nesso causale della caduta con la prestazione svolta.

L'infortunio e il contesto ambientale

La Corte d'Appello di Torino, confermando il giudizio di primo grado, respingeva il gravame di una persona addetta alla mansione di aiuto cuoca, la quale voleva ottenere il risarcimento dei danni alla salute e morali in relazione ad un infortunio per la caduta dalle scale che conducevano dalla mensa aziendale alla cantina. Le scale stesse erano sufficientemente illuminate ed agevoli, quindi non risultava necessario installare listelli antiscivolo o fornire apposite calzature.

Tutela ad ampio spettro

La Suprema Corte, con la pronuncia n. 22827 depositata il 28 ottobre 2014, richiama dapprima gli orientamenti in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Cass. nn. 28205/2011, 4656/2011, 19494/2009): le norme sono nel loro complesso dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da imperizia, negligenza o imprudenza.
Nel caso considerato, tuttavia, non sono state disattese le disposizioni minime, in quanto – in base al D.P.R. n. 5445/1957 – i listelli sono previsti solo per le scale doppie o a pioli.

Attrezzature meccaniche e relativa adozione

Nell'esaminare un altro motivo esposto dalla ricorrente, gli Ermellini osservano poi che l'art. 48 D.Lgs. n. 626/1994 (articolo che impone l'adozione di attrezzature meccaniche per evitare la movimentazione manuale dei carichi) è diretto a tutelare la condizioni di salute del lavoratore connesse alla pesantezza dei carichi da trasportare: nel caso esaminato manca il nesso casuale della caduta con la prestazione lavorativa svolta. Nessuna imputabilità del lavoratore: il ricorso viene così rigettato.

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