Scivolata ed infortunio, se manca il nesso causale il datore non è colpevole
29 Ottobre 2014
L'infortunio e il contesto ambientale La Corte d'Appello di Torino, confermando il giudizio di primo grado, respingeva il gravame di una persona addetta alla mansione di aiuto cuoca, la quale voleva ottenere il risarcimento dei danni alla salute e morali in relazione ad un infortunio per la caduta dalle scale che conducevano dalla mensa aziendale alla cantina. Le scale stesse erano sufficientemente illuminate ed agevoli, quindi non risultava necessario installare listelli antiscivolo o fornire apposite calzature.
Tutela ad ampio spettro La Suprema Corte, con la pronuncia n. 22827 depositata il 28 ottobre 2014, richiama dapprima gli orientamenti in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Cass. nn. 28205/2011, 4656/2011, 19494/2009): le norme sono nel loro complesso dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da imperizia, negligenza o imprudenza.
Attrezzature meccaniche e relativa adozione Nell'esaminare un altro motivo esposto dalla ricorrente, gli Ermellini osservano poi che l'art. 48 D.Lgs. n. 626/1994 (articolo che impone l'adozione di attrezzature meccaniche per evitare la movimentazione manuale dei carichi) è diretto a tutelare la condizioni di salute del lavoratore connesse alla pesantezza dei carichi da trasportare: nel caso esaminato manca il nesso casuale della caduta con la prestazione lavorativa svolta. Nessuna imputabilità del lavoratore: il ricorso viene così rigettato. |