Indennità sostitutiva del preavviso e responsabilità solidale del committente
30 Gennaio 2017
Il committente può essere responsabile in solido con l'appaltatore per il mancato pagamento della indennità sostituiva del preavviso?
Ai sensi dell'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003, il committente di un appalto di opere o servizi è obbligato in solido con l'appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, per i crediti retributivi e contributivi maturati dai lavoratori in esecuzione del suddetto contratto, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto. Relativamente all'indennità sostitutiva del preavviso, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ne sostiene la natura non retributiva. Tale periodo non può, infatti, essere a pieno equiparato a quello di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Recentemente la Corte di Cassazione, con la sent. n. 19740/2015, in materia di responsabilità solidale del committente, ha posto l'accento sul momento del recesso da parte dell'appaltatore, piuttosto che sulla natura dell'indennità sostitutiva del preavviso. Per gli Ermellini è necessaria la sussistenza di un nesso tra i crediti vantati dall'ex dipendente, in ragione del trattamento retributivo dovuto, e l'esecuzione del contratto di appalto. Cessata tale esecuzione, il licenziamento andrà ricondotto unicamente ad una scelta del datore, non potendosi configurare come condebitore il committente. |