Trasferta del lavoratore
11 Maggio 2015
Quali sono gli elementi caratterizzanti la trasferta del lavoratore e in cosa differisce dal trasferimento?
La trasferta (o missione) implica un mutamento del luogo in cui il lavoratore è tenuto a prestare l'attività dedotta nel contratto di lavoro a fronte di sopravvenute esigenze di carattere contingente. La distinzione tra trasferta e trasferimento è imperniata sul profilo temporale: la trasferta comporta uno spostamento provvisorio di breve durata, mentre nel caso di trasferimento il mutamento del luogo di lavoro è definitivo, idoneo anche a determinare un cambiamento di residenza o domicilio. La temporaneità costituisce requisito indefettibile della trasferta (Cass. 21 agosto 2003, n. 12301) giacché in tale fattispecie il legame del prestatore di lavoro con l'originaria sede di servizio non viene mai meno (Cass. 21 marzo 2006, n. 6240). Venute meno le esigenze che hanno determinato l'invio in trasferta del lavoratore, questi rientrerà alla sede di lavoro originaria. L'apposizione di un termine alla assegnazione del lavoratore fuori sede costituisce quindi un elemento dirimente per stabilire se, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una trasferta, oppure ad un trasferimento. Il requisito della temporaneità non implica tuttavia che debba necessariamente essere predeterminata la durata della trasferta (Cass. 14 gennaio 2003, n. 438), ben potendo la temporaneità della assegnazione di sede essere mutuata anche da altri elementi, quali ad esempio il riferimento alle ragioni della destinazione ad altra sede di servizio. |