Sospensione del periodo di prova
04 Maggio 2015
Quali sono gli eventi che nell'attività lavorativa portano alla sospensione del periodo di prova e di conseguenza al suo prolungamento in termini di calendario?
La stipulazione del patto di prova ha lo scopo di consentire alle parti di verificare la convenienza della collaborazione reciproca. Ne deriva che la prestazione lavorativa deve prolungarsi per tutto il tempo stabilito con esclusione dei giorni di mancata prestazione rientranti nel normale calendario di lavoro. Dopo alcune incertezze, la giurisprudenza ormai prevalente ritiene infatti che, in difetto di diversa previsione contrattuale, il decorso del periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale: - non venga sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le ricorrenze festive; - sia invece sospeso, in quanto preclude alle parti, sia pure temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività aziendale e, in particolare, la fruizione delle ferie (Cass. 22 marzo 2012, n. 4573). Il principio suesposto trova applicazione solo in quanto non sia diversamente previsto dalla contrattazione collettiva che può attribuire rilevanza sospensiva a dati eventi che accadano durante il periodo medesimo (Cass. 2 dicembre 2014, n. 25482). |