CIGS: incremento della contribuzione addizionale

La Redazione
30 Maggio 2016

Con il Decreto n. 94956/2016 il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto o nella domanda di concessione della CIGS.

Con il Decreto n. 94956/2016 il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate nel verbale di esame congiunto, stipulato per la richiesta di intervento dell'integrazione salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, indicate nella domanda di concessione del trattamento di CIGS.

In particolare, il contributo di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 148/2015 è incrementato nella misura dell'1%. L'incremento è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è applicata la rotazione e limitatamente al periodo per il quale è accertata la violazione.

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