Nuove disposizioni CIGS e prepensionamento per i giornalisti

La Redazione
30 Maggio 2017

Il D.Lgs. n. 69 del 2017, pubblicato ieri in G.U., ha modificato la disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria e quella del prepensionamento dei giornalisti, ridefinendo i requisiti di base per l'accesso ai due trattamenti.

Con il D. Lgs. n. 69 del 2017, che entrerà in vigore il 13 giugno prossimo venturo, il Legislatore ha modificato la disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria e quella del prepensionamento dei giornalisti, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 198/2016.

L'intervento si è concretizzato in una ridefinizione dei requisiti di base per l'accesso alla cassa integrazione, sia per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, come descritti dall'art. 27, co. 2, L. n. 5 agosto 1981, n. 416, sia per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'accesso alla cassa integrazione sarà consentito per i soggetti descritti supra qualora la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa sia stata determinata da:

  1. riorganizzazione aziendale in caso di crisi di durata inferiore a 24 mesi;
  2. cessazione dell'attività produttiva dell'azienda, o di un ramo di essa, anche se in costanza di fallimento;
  3. sottoscrizione di contratto di solidarietà.

In secondo ordine, di rilevante importanza, risulta la disposizione di raccordo contenuta nell'art. 1, co. 4 del decreto in parola, con cui il Legislatore delegato ha stabilito che in ogni caso il trattamento di integrazione salariale non può superare la durata di 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile.

In conclusione, sembra opportuno sottolineare come l'Esecutivo abbia previsto la possibilità per i giornalisti a cui mancano meno di 5 anni per maturare gli anni di contributi necessari per raggiungere i requisiti utili ad ottenere la pensione di vecchiaia di anticipare l'erogazione del trattamento pensionistico.

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