I contributi del de cuius non sempre spettano all’ascendente

30 Giugno 2014

Non può essere erogata la pensione di reversibilità all'ascendente del contribuente nel caso in cui questi risulti dotato di mezzi propri di sussistenza sufficienti a fronteggiare le primarie esigenze di vita.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 14498, depositata il 26 giugno 2014.

Il fatto

La ricorrente proponeva ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che le impediva di conseguire dall'INAIL la rendita ai superstiti (art. 85 D.P.R. n. 1124/65), in qualità di madre del contribuente deceduto in seguito ad infortunio sul lavoro, in quanto la Corte d'Appello di Cagliari aveva escluso l'insufficienza dei mezzi di sussistenza della stessa, valutati sì limitati, ma comunque sufficienti a fronteggiare le primarie esigenze di vita.

La valutazione della sufficienza dei mezzi di sussistenza

Il livello quantitativo dei mezzi propri di sussistenza non è determinato né per legge, né con direttive amministrative, né attraverso la giurisprudenza di legittimità. La determinazione in concreto della sufficienza dei mezzi di sussistenza è, dunque, tipico giudizio demandato al giudice di merito, il quale può rilevare tale sufficienza in relazione al costo della vita, al potere di acquisto della moneta e agli altri standards sociali del luogo in cui la vicenda si svolge. Nel caso in esame, il giudice d'appello aveva dato rilievo al reddito da pensione e ai debiti inerenti alla casa di abitazione, e non a fatti eccezionali quali i debiti ereditati dal marito defunto nella gestione dell'attività commerciale.

Il rapporto tra il contributo del de cuius e i mezzi propri dell'ascendente

Ai sensi dell'art. 106 D.P.R. n. 1124/65 «la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto». I due presupposti, secondo giurisprudenza costante, sono entrambi necessari e devono coesistere in ogni singolo caso (Cass., n. 18520/2006). Per quanto riguarda l'apporto del de cuius, non si richiede che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile che quest'ultimo abbia contribuito in modo consistente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità configuravano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza (Cass., n. 15914/2005; Cass., n. 3069/2002; Cass., n. 6794/2001). Tuttavia, è sempre necessario l'altro presupposto, ossia l'insufficienza dei mezzi propri di sussistenza (Cass., n. 29238/2011; Cass., n. 2630/2008). La Corte di Cassazione, nell'esame della domanda sottopostagli, conclude ritenendo che la valutazione sulla sufficienza della pensione percepita dalla ricorrente costituisca tipica valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

FONTE: www.dirittoegiustizia.it

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