Immutabilità della contestazione disciplinare

La Redazione
17 Settembre 2015

Con la sentenza n. 2935/2013 la Cassazione ha stabilito che il principio dell'immutabilità della contestazione assolve alla funzione di garanzia del diritto di difesa del lavoratore ed impone che la sanzione debba coincidere con l'oggetto di contestazione. Fino a che punto tale principio di immutabilità vincola il datore di lavoro?

Con la sentenza n. 2935/2013 la Cassazione ha stabilito che il principio dell'immutabilità della contestazione assolve alla funzione di garanzia del diritto di difesa del lavoratore ed impone che la sanzione debba coincidere con l'oggetto di contestazione. Fino a che punto tale principio di immutabilità vincola il datore di lavoro?

Il principio dell'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno delle sue determinazioni disciplinari, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa del lavoratore incolpato. La possibilità di introdurre modificazioni dei fatti contestati può essere riconosciuta solo con riguardo a modificazioni concernenti circostanze non significative rispetto alla fattispecie, e parimenti quando tali modificazioni non configurino elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare e non comportino dunque pregiudizio alla difesa del lavoratore (Cass. 22 marzo 2011, n. 6499).

Il principio di immutabilità se preclude di valutare, ai fini del licenziamento, motivi diversi da quelli contestati, non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore a due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base della sanzione adottata, tali da apprezzare la complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e la proporzionalità o meno del provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro (Cass. 19 gennaio 2011, n. 1145).

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