Con il decreto 151 le modifiche al T.U. 1124 relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali

04 Dicembre 2015

L'art. 21 D.lgs. 4 settembre 2015 n. 151 contiene varie disposizioni modificative del t.u. 1124/1965, alcune che completano processi di informatizzazione iniziati in anni recenti, altre che, su tale base, riducono gli adempimenti del datore di lavoro e migliorano contestualmente l'operatività funzionale, ed altre francamente innovative, che offrono altresì spunti di grande valenza sistematica.
Abstract

L'art. 21 d.lgs. 4 settembre 2015 n. 151

contiene varie disposizioni modificative del t.u. 1124/1965, alcune che completano processi di informatizzazione iniziati in anni recenti, altre che, su tale base, riducono gli adempimenti del

datore di lavoro

e migliorano contestualmente l'operativà funzionale, ed altre francamente innovative,

che offrono altresì spunti di grande valenza sistematica.

Il regime originario della denuncia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale

L'art. 21 d.lgs. 4 settembre 2015 n. 151 interviene sugli artt. 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che disciplinano la denuncia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale (comma 1, lett. b-f), e su altri ancora.

Il regime originario era il seguente:

  • Nella gestione industria, disciplinata dal titolo I del

    t.u. 1124/1965

    , il lavoratore dà immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche di lieve entità (art. 52); il datore di lavoro invia denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali prognosticati non guaribili entro tre giorni all'Istituto assicuratore, corredata di certificato medico; inoltre ne fa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, che ne invia copia (per quelli più gravi) al Pretore, per l'inchiesta infortunistica (art. 56). Per le sole malattie professionali indicate in apposito elenco il medico che ne abbia notizia è obbligato a farne denuncia all'ispettorato del lavoro, che ne invia copia al medico provinciale (art. 139).

La procedura era quindi incentrata sul datore di lavoro e caratterizzata da una pluralità di adempimenti e di autorità competenti.

  • Nel settore agricoltura, disciplinato al titolo II, meno strutturato e, alle origini, meno acculturato, il sistema era invece incentrato sul medico: “q

    ualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato è obbigato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per conseguenza un'inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni” (art. 238, comma 1); detto certificato, debitamente inviato all'

    Istituto

    assicuratore

    sotto la responsabilità

    del medico, penalmente sanzionata, vale come denunzia dell'infortunio (comma 2); analoga procedura, denominata certificato-denunzia, per le malattie professionali (art. 251).

Dette norme sono state oggetto nel tempo di diverse modifiche, sugggerite dall'esperienza operativa e dalle esigenze della incipiente informatizzazione della pubblica amministrazione

, ad opera del Consiglio di amministrazione dell'Inail e, successivamente, del suo Presidente-Commissario.

Infatti l

'art. 10 d.l. 536/1987, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, ha inaugurato un processo di produzione normativa incentrato sul potere conferito al consiglio di amministrazione (dell'Inps e) dell'Inail di modificare, con proprie delibere, una volta approvate con decreto del Ministro del lavoro, le norme di legge attinenti la

organizzazione interna degli uffici, le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni, esclusi i diritti soggettivi

.

Su tale scia, l

'art. 14 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha facultato il consiglio di amministrazione dell'Inail ad adottare delibere intese a semplificare aspetti procedurali,

esclusi sempre i diritti soggettivi

.

Le modifiche del D.lgs. 151/2015: gli adempimenti soppressi

L'art. 21 d.lgs. 151/2015 n. 151 ha operato le seguenti modifiche:

-art. 53, sulla denuncia all'Inail.

Sulle basi normative cennate, ed in esecuzione del programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione, la delibera n. 50/2004 aveva esonerato il datore di lavoro che effettui la denunzia di infortunio in via telematica dall'obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l'Inail non ne facesse espressa richiesta (art. 52, comma 5, inserita con determina del Presidente Commissario del 14

aprile 2010 n. 42).

A partire dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio è divenuta obbligatoria in modalità telematica per le imprese in forma societaria ed individuale e per le pubbliche amministrazioni in gestione ordinaria (determina 14

aprile 2010 n. 42, approvata con d.m. 30 luglio 2010).

La novità dirompente del d.lgs. 151 è che esso aggiunge un ottavo comma, nei seguenti termini: “qualunque medico presti la prima assistenza ad un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia ed a trasmetterlo esclusivamente in via telematica all'Istituto assicuratore”.

Il nono comma, pure aggiunto, specifica che “o

gni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione».

Correlativamente, incide sul primo comma (per gli infortuni sul lavoro) e sul quinto (per le malattie professionali), nel senso di sopprimere l'obbligo per il datore di lavoro di inviare il certificato medico, ormai già in possesso dell' Istituto assicuratore, ma solo di farvi riferimento.

A ben vedere, a norma dell'art. 53, comma 4, anche nel testo adeguato alla trasmissione telematica, denuncia e certificato medico contengono gli stessi elementi identificativi del fatto: “generalità dell' “operaio”, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanza di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti”. Sicché le informazioni fornite con il certificato medico ben possono assorbire la funzione della denuncia.

L'art. 53, comma 8, non specifica la gravità degli eventi per i quali scatta l'obbligo del certificato medico telematico.

Tre argomenti ci convincono solo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non guaribili entro tre giorni:

-perché il comma 8 correla (“ai fini della denuncia”) l'obbligo del certificato agli obblighi di denuncia del datore di lavoro, che permangono nei termini contenutistici originari dell'art. 53, 1° comma;

-perché il sistema è ora unificato con l'art. 238, che da sempre prevede l'obbligo di denuncia solo per eventi di siffatta gravità;

-perché l'ultimo comma dell'art. 53 conserva le sanzioni precedenti per l'omissione della denuncia (ed ora del certificato, incluso in comma precedente), che possono essere estese a qualunque medico solo per comportamenti della stessa gravità.

-art. 54, sulla denuncia alla pubblica sicurezza.

L'art. 54 t.u. 1124 prevede l'obbligo per tutti i datori di lavoro, anche non soggetti agli obblighi del t.u., di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza gli infortuni che abbiano come conseguenza la morte o l'inabilità superiore a due giorni.

L'art. 32 d.l. 69/2013, conv. in l. 9 agosto 2013 n. 98, aveva previsto che tale obbligo venisse meno dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che avrebbe reso operativo il Servizio informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro-SINP.

Il d.lgs. 151 interviene sull'art. 54 con due disposizioni:

-circoscrive l'obbligo di denuncia ai casi di infortuni sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni;

-per i datori di lavori soggetti al t.u. 1124 tale obbligo è ora assolto con l'invio della denuncia ex art. 53 all'Inail in modalità telematica;

-l'obbligo permane, limitatamente agli infortuni sul lavoro mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, per i datori di lavoro non soggetti al t.u.

Conseguentemente, l'autorità di pubblica sicurezza è liberata dagli obblighi già previsti dal primo comma dell'art. 56 di comunicare una copia della denuncia alla direzione provinciale del lavoro, sostituito con la previsione dell'obbligo per l'Inail di mettere a disposizione i dati relativi alle denunce mortali o con prognosi superiore a trenta giorni secondo le norme del codice dell'ammnistrazione digitale d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

E' lo stesso Istituto assicuratore che chiede alla direzione provinciale del lavoro l'inchiesta per l'infortunio (art. 56, comma 4, t.u., come sostituito dall'art. 21 d.lgs. 151).

Il coevo d.lgs. 14 settembre 2015 n. 149, istitutivo dell'

Ispettorato nazionale del lavoro

, ha disposto (art. 11) che ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.

La norma sembra sicuramente riferibile alle funzioni ispettive della direzione provinciale del lavoro, ed in tal senso intendersi la modifica dell'art. 56.

-certificato medico ex art. 139.

La finalità dell'art. 139 t.u. è di carattere statistico- epidemiologico e prevenzionale.

A tale scopo, l'art. 10, comma 5, d.lgs. 38/2000 ha istituito, presso la banca dati Inail, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate; ha disposto altresì la costituzione di una commissione scientifica per effettuare la revisione periodica dell'elenco in questione, inserendo in esso anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 del t.u. Detta commissione è attiva ed ha prodotto, a cadenza quadriennale, una revisione della precedente tabella, l'ultima approvata con d.m. 10 giugno 2014 (in G.U. 12 settembre 2014 n. 212).

L'art. 21, comma 3, d.dls. 151 dichiara assorbito tale obbligo dall'invio del certificato medico di cui all' art. 53 e 251 t.u. 1124.

-registro infortuni.

In detto registro, introdotto dall'art. 403 del d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547 e disciplinato dal d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dovevano essere annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, e tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro.

Esso avrebbe dovuto essere soppresso una volta entrato a regime il SINP-Sistema informativo nazionale per la prevenzione sui luoghi di lavoro, previsto dall'art. 8 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 53, comma 8, medesimo decreto 81).

L'art. 21, comma 4, d.lgs. 151/2015, ne dispone l'abolizione a decorerrere dal 90° giorno dalla sua entrata in vigore, e cioè dal 23 dicembre 2015.

Riassumendo, sono soppressi i seguenti preesistenti obblighi:

-invio del certificato medico da parte del datore di lavoro;

-invio del certificato medico all'autorità di pubblica sicurezza;

-invio del certificato medico delle malattie professionali da parte del medico ai sensi del'art. 139;

-tenuta del registro infortuni.

Il testo unico per la sicurezza (art. 18, comma 1, lett. r) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, quello di comunicare all'Inail, a fini statistici, gli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, nonché,

a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Il decreto correttivo d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 considera assolto questo secondo obbligo con la denuncia ex art. 53 t.u.

Altre modifiche sull'impostazione telematica

Le altre modifiche mirano a rendere coerente il sistema operativo con l'impostazione telematica, e riguardano:

-art. 28 t.u. 1124.

L'articolato originario era stato già sostituito con delibere del consiglio di amministrazione Inail 26 luglio 1989 (approvata con d.m. 13 dicembre 1989) e 20 giugno 1990 n. 22 (approvata con d.m. 23 ottobre 1990),le quali avevano introdotto, per quel che interessa in questa sede, un obbligo per l'Inail di comunicare al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio.

L'art. 21, lett. a), d.lgs. 151 consente all'Inail di assolvere tale obbligo rendendo disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale, definendo con proprio provvedimento le modalità di fruizione del servizio.

-art. 238

L'art. 21, lett. e) d.lgs. 151 adegua l'antico precetto dell'art. 238 alle nuove modalità telematiche, disponendo che il certificato di cui al primo comma deve essere trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio « fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 », che pone l'obbligo della denuncia a carico del datore di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.

-art. 251.

Conseguentemente applica la regola dell'art. 238 alle malattie professionali, prevedendo anche per queste l'invio telematico del certificato-denuncia.

L'entrata in vigore del D.lgs.

Le modificazioni degli artt. 53, 54, 56, 139, 238, 251 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto 151 (pubblicato su G.U. del 23 settembre 2015 n. 221, entrato in vigore il giorno successivo), e cioé dal 22

marzo

2016.

Contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, relativi a modifiche agli artt. 54 e 56 del t.u.

La modifica relativa alla tenuta del registro infortuni dal 90° giorno, e cioé, come cennato, dal 23 dicembre 2015.

Osservazioni conclusive

Il titolo dell'art. 21 "

Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", è

riduttivo.

Sul piano operativo, esso non solo riduce gli adempimenti del datore di lavoro

, ma conferisce maggiore funzionalità al sistema. Riduce la dispersione dei dati, concentra gli adempimenti e le conoscenze in un unico luogo,
l'Istituto assicuratore, che le mette a disposizione telematica di tutti gli interessati. In tal modo offre anche alla Commissione una massa di informazioni più ampia per l'assolvimento del proprio compito relativo allo studio delle malattie professionali di possibile origine professionale.

Non meno rilevanti le conseguenze sul piano sistematico.

L'estensione dell'antica impostazione dell'art. 238 al settore industria, l'unificazione delle regole del titolo I e del titolo II del t.u., conferisce omegeneità al sistema ed

accentua il carattere di procedimento pubblicistico d'ufficio già delineato dagli artt. 102-104 t.u. per la liquidazione delle prestazioni, che ora trova il suo punto di partenza non più nell'iniziativa del datore di lavoro, ma nel certificato-denuncia del medico (sul punto ci sia consentito rinviare a De Matteis, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano 2011, pag. 571).

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