Referendum su art. 18, responsabilità negli appalti e voucher: le motivazioni della Consulta
31 Gennaio 2017
Depositate le sentenze della Corte Costituzionale, relative ai giudizi di ammissibilità dei quesiti referendari sull'abrogazione delle disposizioni:
In particolare la Consulta, con sentenza n. 28/2017, dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 48, 49 e 50, D.Lgs. n. 81/2015, aventi ad oggetto la disciplina del lavoro accessorio, istituto introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 e oggetto di numerose e profonde modifiche. Ed è proprio quest'evoluzione, a parere della Corte, il motivo per cui non può essere attribuito, alle disposizioni in parola, il carattere di norma costituzionale per relazione alla materia del lavoro occasionale: le novelle normative medio tempore intervenute hanno comportato la perdita dei caratteri di occasionalità dell'esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere il lavoro accessorio, rendendolo alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e, quindi, non necessario.
Ammissibile anche la richiesta di abrogazione referendaria dell'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003, che disciplina il regime di tutela della complessiva posizione giuridica dei lavoratori impiegati in appalti e opere di servizio: così la Consulta, con sentenza n. 27/2017. L'abrogazione, infatti, riguarda la deroga al regime di responsabilità solidale consentita alla contrattazione collettiva nazionale e la articolata disciplina processuale dell'azione esperibile dal lavoratore, mentre non è investita dal quesito la disciplina sostanziale della responsabilità solidale negli appalti, comprensiva degli obblighi tributari e dell'azione di regresso del committente.
Al contrario, risulta inammissibile la richiesta di referendum abrogativo del D.Lgs. n. 23/2015, nella sua interezza, e, integralmente o per parti, dell'art. 18, co. 1, 4-8, L. n. 300/1970. Spiega la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2017, che il quesito sulla disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi non è ammissibile per diverse ragioni, in primis a causa del suo carattere propositivo: attraverso una manipolazione della struttura linguistica dell'art. 18 St. Lav. vigente, comporta un assetto normativo sostanzialmente nuovo che si risolve in uno stravolgimento della natura e della funzione propria del referendum abrogativo. |