Rifiuto del trasferimento e maternità
02 Febbraio 2017
Se al rientro dalla maternità, dopo aver rifiutato il trasferimento, vengo licenziata, si configura un licenziamento discriminatorio?
La nullità del licenziamento discriminatorio viene sancita dall'art. 2, D.Lgs. n. 23/2015 e la sua dichiarazione comporta la tutela reale del lavoratore, quindi la sua reintegra nel posto di lavoro. La configurabilità del recesso datoriale intervenuto a seguito del rifiuto del trasferimento richiede alcune precisazioni: in forza dell'art. 2103 c.c., il mutamento del luogo di lavoro rientra nello ius variandi del datore, seppur sia richiesta la sussistenze di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Spetta, dunque, al datore fornire la prova di queste ultime, come ad esempio l'esigenza di riduzione del personale presso la sede iniziale, in modo da escludere la natura discriminatoria del licenziamento. Si ricordi che la lavoratrice madre non potrà essere licenziata dal momento in cui ha inizio la gravidanza sino al compimento di un anno del bambino, ex art. 2 L. n. 1204/1971. In merito: Cass. n. 15435/2016.
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