Facoltà del datore di lavoro di trasferimento ad altra sede e rifiuto della lavoratrice
01 Giugno 2016
L'ordine di reintegra, comportando il ripristino reale ed automatico della situazione giuridica precedente rispetto all'atto risolutorio caducato, implica ed impone la ricollocazione dell'interessato nel medesimo posto di lavoro già in precedenza ricoperto, salva la facoltà del datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede nel concorso delle circostanze di cui all'art. 2103 c.c. (Nella specie, il Tribunale non ha riscontrato tale sequenza distinta di atti, rilevando inoltre che la mera reintegrazione “formale” non costituisce esatto adempimento all'ordine giudiziale di reintegra e che le ragioni addotte per l'esercizio dello ius variandi risultavano inidonee, giacché genericamente collegate all'Expò 2015). |