Dimissioni di lavoratrice madre
01 Settembre 2014
Il Decreto a salvaguardia della maternità preveda una specifica tutela in caso di dimissioni di lavoratrice madre?
L'art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, modificato dall'art. 4, c. 16, L. n. 92/2012, stabilisce che, durante il periodo di gravidanza e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino (o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento), le dimissioni della lavoratrice madre acquistano efficacia solo ove queste siano convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.
Analogo vincolo riguarda il lavoratore che, dopo aver usufruito del congedo di paternità, rassegni le dimissioni durante i primi tre anni di vita del bambino. L'efficacia della risoluzione del rapporto è sospensivamente condizionata a detta convalida.
Il Ministero del Lavoro ha sottolineato che le Direzioni Provinciali del Lavoro devono verificare la spontaneità delle dimissioni sulla base di un colloquio diretto con la lavoratrice (Ministero del Lavoro, lett. circ. n. 7001/2007 e n. 2840/2009). |