Svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia
29 Agosto 2014
Può essere licenziato un dipendente che, messosi in malattia, sia poi risultato impegnato nello svolgimento di altra attività lavorativa? La condotta del lavoratore durante l'assenza per malattia deve essere improntata ai principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e non può rivelarsi lesiva dell'interesse del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa e quindi al rientro in servizio del dipendente.
Lo svolgimento di altra attività lavorativa durante il periodo di comporto può giustificare il recesso del datore di lavoro non solo allorché tale attività esterna sia per sé sufficiente a far presumere la fraudolenta simulazione dello stato di malattia, ma anche nell'ipotesi in cui la medesima attività, valutata ex ante, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione (Cass. 8 marzo 2013, n. 5820). La giurisprudenza ha poi affermato che l'espletamento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a giustificare il recesso laddove risulti che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa (Cass. 21 aprile 2009, n. 9474).
In ogni caso il lavoratore che svolge attività lavorativa retribuita presso terzi durante la malattia perde il diritto all'indennità previdenziale. |