Azioni giudiziarie, istruzioni per la nuova decadenza triennale

01 Agosto 2014

L'INPS, con Circolare n. 95 di ieri, fornisce le prime istruzioni utili per l'applicazione del comma 6, art. 47, D.P.R. n. 639/1970 che ha introdotto il termine decadenziale di tre anni per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

L'INPS, con Circolare n. 95 di ieri, fornisce le prime istruzioni utili per l'applicazione del comma 6, art. 47, D.P.R. n. 639/1970 che ha introdotto il termine decadenziale di tre anni per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

Si ricorda che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 aprile 2014, n. 69, tale disposizione si applica solo alle prestazioni pensionistiche riconosciute dal 6 luglio 2011.

Riconoscimento parziale della prestazione

Il termine triennale di decadenza dall'azione giudiziaria decorre qualora il provvedimento di prima liquidazione, anche se definito in via provvisoria, non riconosca integralmente quanto spetta al pensionato, ovvero qualora si verifichi:

  • mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione effettiva regolarmente versata;
  • mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione figurativa da accreditarsi d'ufficio (Circolare n. 11/2013) riferita ad eventi conosciuti dall'Istituto;
  • mancato o erroneo riconoscimento di contribuzione figurativa da accreditarsi a domanda (Circolare n. 11/2013) in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa istanza alla data di liquidazione della pensione;
  • mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione da riscatto in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa istanza alla data di liquidazione e effettuato il relativo pagamento;
  • mancato o erroneo riconoscimento delle maggiorazioni contributive (esposizione all'amianto; lavoro svolto da persone non vendenti; lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità superiore al 74%) qualora la relativa domanda risultava regolarmente presentata alla data di liquidazione della prestazione;
  • mancato o erroneo riconoscimento di una prestazione accessoria (maggiorazione sociale, integrazione al minimo) richiesta al momento della presentazione della domanda di pensione, qualora, in relazione a tale prestazione accessoria l'Istituto possedeva tutti gli elementi e le informazioni necessarie ad una corretta liquidazione (es. redditi rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione).

Il termine, precisa l'INPS, decorre dalla data di ricezione, da parte dell'interessato, del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico o, laddove questa non sia disponibile, quella di riscossione del primo rateo.

Sopravvenienze

Può accadere che, dopo il provvedimento di prima liquidazione con il quale è stato riconosciuto al pensionato quanto spettante sulla base degli elementi noti, si verifichino fatti sopravvenuti che rendono parziale il pagamento della prestazione.

La domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell'importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico per una delle vicende di seguito illustrate può essere presentata senza limiti di tempo e il riconoscimento dei ratei arretrati soggiace al limite della prescrizione quinquennale (Messaggio n. 220/2013):

  • versamento ed accredito di contribuzione effettiva a seguito dell'accertamento dello svolgimento di attività lavorativa;
  • riconoscimento di differenze retributive a favore del pensionato con conseguente incremento della retribuzione pensionabile/montante contributivo;
  • accredito di contribuzione figurativa accreditabile a domanda, a seguito di istanza presentata dopo il provvedimento di prima liquidazione (es. servizio militare, maternità fuori del rapporto di lavoro);
  • accredito di contribuzione da riscatto (es. periodi di studio, costituzione di rendita vitalizia) a seguito di domanda presentata dopo il provvedimento di prima liquidazione;
  • accredito di contribuzione da lavoro autonomo per la quale era in corso la dilazione di pagamento al momento del provvedimento di prima liquidazione;
  • riconoscimento del diritto a maggiorazioni contributive per effetto di domande presentate dopo il provvedimento di prima liquidazione;
  • saldo della contribuzione da lavoro in caso di pensione liquidata in via provvisoria.

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