Comparto scuola: i precari hanno diritto al risarcimento del danno e non alla stabilizzazione

La Redazione
31 Luglio 2015

Consentire l'immissione a ruolo in assenza di concorso violerebbe i principi di legalità, di accesso al pubblico impiego mediante concorso e buon andamento della p.a..

Consentire l'immissione a ruolo in assenza di concorso violerebbe i principi di legalità, di accesso al pubblico impiego mediante concorso e buon andamento della p.a.. Né può ritenersi sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, posto che la circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, non offre adeguata garanzia della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli (Corte Cost. n. 235/2010 e n. 205/2006).


Deve essere ritenuto ammissibile il rimedio risarcitorio. I precari della scuola hanno diritto agli scatti di anzianità, alle retribuzioni relative ai periodi non lavorati, ai ratei di tredicesima, all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, detratto l'aliunde perceptum, nonché al risarcimento del danno da perdita da chance, ove concretamente allegato e dimostrato.

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