È ammissibile il controllo del lavoro fuori sede a mezzo di agenzie investigative? Quali conseguenze ex art. 18?

La Redazione
31 Agosto 2015

La sentenza 23 aprile 2015 del Tribunale di Milano e, in parziale riforma, la decisione della Corte d'Appello di Milano del 4 agosto offrono due interessanti punti di vista contrapposti in materia di limiti ai poteri di controllo e di reintegrazione ex art. 18 St. lav.

Tribunale Milano 23 aprile 2015 [v. in Casi e sentenze di merito]

Appello Milano 4 agosto 2015 [v. in Casi e sentenze di merito]

Un lavoratore, licenziato per giusta causa a seguito di contestazione disciplinare, si opponeva ex L. n. 92/2012 all'ordinanza di rigetto del ricorso proposto dallo stesso per far valere l'illegittimità del recesso intimatogli.

Il Tribunale di Milano, in riforma della citata ordinanza, accoglie la domanda del lavoratore, ravvisando un eccesso del mezzo rispetto allo scopo. Difatti, per qualsiasi lavoratore che svolga all'esterno la propria attività non è impedito il controllo della corretta esecuzione della prestazione lavorativa, tuttavia la necessità dell'azienda dei controlli difensivi deve confrontarsi con:

  • le modalità del controllo e della sua invasività;
  • la sua assoluta inevitabilità, non essendo consentiti strumenti diversi;
  • un incipit che ne giustifichi l'uso.

Nel caso di specie, il Giudice rileva la mancanza di tali requisiti e ritiene, pertanto, illegittimo il controllo effettuato dal datore a mezzo di agenzie investigative perché assunte in violazione dell'art. 8 St. lav. e dei più generali obblighi di rispetto della privacy. Annulla, quindi, il licenziamento e condanna la società alla reintegrazione del lavoratore ed al risarcimento del danno in suo favore nella misura delle retribuzioni dalla data del recesso a quella di effettiva reintegrazione, oltre accessori, ed al versamento della relativa contribuzione.

Il datore di lavoro propone reclamo ai sensi dell'art. 1, co. 58 ss., L. n. 92/2012.

Di diverso avviso è la Corte d'Appello di Milano, che riforma la decisione impugnata su due punti: i limiti al potere di controllo e l'art. 18 testo Fornero.

Sotto il primo profilo, la Corte non ravvisa alcuna sproporzione tra attività investigativa e fatti accertati durante l'indagine, sicché non può condividersi il giudizio di illegittimità del controllo. Difatti, considerate le peculiarità del lavoro svolto (consistente in buona parte in attività da svolgersi fuori sede), il ricorso all'agenzia investigativa era l'unico modo per controllare l'attività svolta dal reclamato fuori dalla sede di lavoro, al fine dell'accertamento di eventuali illeciti.

Dall'altro lato, viene censurato l'ordine di reintegrazione che, secondo il nuovo testo dell'art. 18 St. lav., può essere emanato solo in quanto il giudice accerti l'insussistenza del fatto contestato, ciò che non è avvenuto nel caso di specie, ove l'accertata esistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti comporta il solo riconoscimento per il lavoratore dell'indennità prevista dall'art. 1, co. 42, L. n. 92/2012 nella misura delle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

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