Le ferie sono un diritto, ma vanno richieste espressamente e spetta comunque al datore concederle o meno
31 Ottobre 2014
Il diritto alle ferie: irrunciabili e indifferbili
Il diritto alle ferie rappresenta uno dei diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti, irrinunciabile, relativo al necessario periodo di riposo annuale che, oltre ad essere previsto dalla legge, disciplinato nei dettagli dalla contrattazione collettiva, è innanzi tutto riconosciuto a livello costituzionale (art. 36 Cost.) quale momento imprescindibile della tutela della salute del lavoratore, attraverso il periodo di riposo, destinato alla reintegrazione delle energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa resa nell'interesse e sotto la direzione del datore di lavoro. Le stesse devono essere necessariamente godute nei termini di legge (il periodo di riferimento è l'anno) residuando soltanto ipotesi eccezionali in cui il mancato godimento è sostituito da una indennità (ad esempio per le ferie residue non godute maturate alla fine del rapporto di lavoro). Irrinunciabilità ed indifferibilità sono i princìpi dominanti in materia di ferie, fissati dalla legge così come la disciplina della maturazione, termini e durata della fruizione, la cui attuazione concreta è diffusamente demandata ai diversi contratti collettivi applicati per ogni settore merceologico. Posta la rilevanza fondamentale del diritto alle ferie, è altrettanto pacifico che risieda in capo al datore di lavoro la facoltà di determinarne la fruizione in relazione alla modalità di godimento ed al periodo della fruizione stessa.
La conferma della giurisprudenza Una recente sentenza della Corte di cassazione (Sez. lav., 27 ottobre 2014, n. 22753), nell'ambito di un più ampio ventaglio delle questioni affrontate nella vicenda della controversia concreta, ha ribadito l'assetto appena brevemente descritto, confermando la legittimità del licenziamento di una lavoratrice per assenza ingiustificata, ritualmente contestata secondo il dettato dell'art. 7 St. lav., respingendo la tesi della ricorrente, che aveva sostenuto la propria “consapevolezza” di essere in ferie, e che per ciò solo, il datore di lavoro avrebbe dovuto ritenere legittima la sua assenza dal posto di lavoro. La ricorrente ha provato a giustificare tale originale assunto con la considerazione che le spettavano ancora numerosi giorni di ferie (109 nello specifico) e che dunque tale circostanza, che avrebbe dovuto essere idonea a confutare la tesi del carattere ingiustificato dell'assenza, avrebbe dovuto indurre il datore di lavoro ad “intuire” la motivazione della sua assenza e comunque non ritenerla ingiustificata imputandola al godimento del periodo di ferie “implicito”.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso riaffermando princìpi già più volte espressi, nell'ambito dei quali al diritto di fruizione delle ferie per il lavoratore dipendente corrisponde il dovere innanzitutto di formalizzarne la richiesta, mentre rimane pur sempre in capo al datore di lavoro il diritto, di pari dignità, di accogliere, respingere o richiedere di modificare la richiesta stessa, essendogli riconosciuta la potestà di determinare l'effettiva collocazione del periodo di ferie, in virtù delle esigenze organizzative e produttive che ricadono sotto l'egida del suo ruolo all'interno della gestione del rapporto di lavoro. Conferma infatti la sentenza n. 22753/14 che “l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro, nell'esercizio del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, dovendosi riconoscere al lavoratore la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale”.
La necessità della richiesta La richiesta delle ferie deve essere sempre formalizzata in maniera espressa, senza che sia mai possibile, come avrebbe voluto la ricorrente nel caso che ci occupa, addebitare al datore di lavoro l'onere di presumere le ragioni dell'assenza – di per sé ingiustificata – alla fruizione di ferie, anche quando, come nell'occasione della sentenza n. 22753/14, il dipendente possa vantare un monte ferie non goduto, pur significativo. L'importanza fondamentale della necessità di un'apposita richiesta di fruizione ferie da parte del dipendente è tale da rilevare soprattutto quando il lavoratore intenda così mutare le ragioni iniziali della sua assenza. Ciò anche quando la fruizione delle ferie sia preordinata alla fondamentale funzione di conservazione del posto di lavoro attraverso l'interruzione del periodo di malattia per impedire il superamento del periodo di comporto.
Con la sentenza in esame la Corte di cassazione, richiamando espressamente un'altra pronuncia sul tema, ha riaffermato infatti che anche il lavoratore assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio che intenda evitare la perdita del posto di lavoro a seguito dell'esaurimento del periodo di comporto, deve comunque presentare la richiesta di fruizione delle ferie, affinché il datore di lavoro possa concedere al medesimo di fruire delle ferie durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro, senza che le (eventuali e comunque non provate nella vicenda dalla quale scaturisce la sentenza in esame) condizioni di confusione mentale del lavoratore possano far venire meno la necessità di una espressa domanda di fruizione delle ferie, indispensabile a superare il principio della incompatibilità tra godimento delle ferie e malattia (Cass.civ., sez. lav., 27 febbraio 2003, n. 3028), nonché per respingere la malintesa pretesa di un obbligo di presunzione – imputazione in capo al datore di lavoro.
La potestà della concessione Detto della necessità di una richiesta espressa di fruizione delle ferie, permane, come premesso, in capo al datore di lavoro la facoltà, nel legittimo esercizio delle sue attribuzioni datoriali, relativa alla decisione di concedere o meno il richiesto periodo di riposo. Ciò in virtù del principio già più volte affermato, e richiamato dalla Corte di cassazione con la sentenza in commento, per il quale l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale (Cass. civ., sez. lav., 26 luglio 2013, n. 18166).
Detto principio è così radicato tra le prerogative della figura imprenditoriale che, pur dovendo contemplare e contemperare le opposte esigenze del dipendente, tutelate come detto innanzi tutto dall'art. 36 Cost., non recede neppure quando dalla concessione o meno delle ferie dipenda la conservazione del posto di lavoro. Se infatti al lavoratore assente per malattia è consentito mutare il titolo dell'assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate, al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto, a ciò non corrisponde alcun obbligo per il quale il datore di lavoro debba d'ufficio convertire l'assenza per malattia in ferie. Né, a maggior ragione, esiste un dovere del datore di avvertire il lavoratore, assente per lungo tempo, che il periodo di conservazione del posto sta per scadere. Non si rileva infatti nel nostro ordinamento alcuna regola automatica di conversione del periodo di comporto in ferie, fino al periodo corrispondente a quelle non ancora godute dal dipendente, neppure se ai fini della tutela e conservazione del posto di lavoro.
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