Infortuni sul lavoro - assicurazione
31 Gennaio 2024
Inquadramento L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali rappresenta l'assicurazione sociale obbligatoria, diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, prevista dalla Costituzione all'art. 38, co. 2, disciplinata dal T.U. delle disposizioni sugli infortuni e malattie professionali approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ed integrato dal d.lgs. n. 38/2000. L'obiettivo dell'assicurazione è quello di garantire ai lavoratori in caso di infortunio o di malattia professionale le prestazioni sanitarie riguardanti le prime cure, le prestazioni economiche e le forniture di apparecchi per eventuali protesi. L'istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Il rapporto che intercorre tra L'INAIL come ente assicuratore, il datore di lavoro in qualità di assicurante e i lavoratori come soggetti assicurati, si costituisce al verificarsi dei presupposti oggettivi relativi all'attività svolta ex artt. 1 e 207, e soggettivi riguardanti le persone assicurate a norma dell'artt. 4 e 205, entrambi requisiti stabiliti dal d.P.R. n. 1124/1965. Quadro generale L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è disciplinata dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ed integrato dal d.lgs. n. 38/2000 e rappresenta una forma di tutela obbligatoria dei lavoratori contro il rischio professionale di perdita o menomazione della capacità di lavoro. Il suo fine è quello di garantire una protezione economica e sanitaria al lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale e l'assistenza economica ai superstiti in caso di decesso del lavoratore. Esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguentemente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione ed igiene sul lavoro. L'assicurazione è gestita dall'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che con la Legge 30 luglio 2010, n.122 ha acquisito anche le funzioni svolte dall'IPSEMA e dall'ISPESL. Con il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 l'INAIL gestisce anche l'intera materia degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici.
Rapporto assicurativo e oggetto dell'assicurazione Il rapporto assicurativo è composto da due relazioni giuridiche fondamentali:
Il rapporto assicurativo si costituisce al verificarsi dei seguenti presupposti:
L'assicurazione copre tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente di lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. A norma dell'art. 3, in relazione alle lavorazioni industriali, e dell'art. 211, per quanto riguarda le attività agricole, del d.P.R. n. 1124/1965, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali è estesa alle malattie professionali, alle quali, salvo disposizioni specifiche, si applicano le norme riguardanti gli infortuni sul lavoro. È il decreto ministeriale 12 dicembre 2000 a stabilire le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni tariffarie:
I datori di lavoro sono inquadrati in queste gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta ai fini previdenziali ed assistenziali in base all'art. 49 l. n. 88/1989, tenendo conto anche delle specifiche disposizioni di cui all'art. 1 d.lgs. n. 38/2000. Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'art. 49 l. n.. 88/1989 l'inquadramento è effettuato direttamente dall'INAIL ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 38/2000. Per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie sono definite, con Decreto Ministeriale, le voci di rischio che corrispondono alle distinte tariffe dei premi, ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni. Soggetti assicurati Sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori che:
Si evidenziano nella tabella altre categorie di lavoratori da assicurare:
Il d.lgs. n. 38/2000 ha esteso l'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori quali:
Datori di Lavoro obbligati In base all'art. 27, comma 1, d.P.R. 30 giugno.1965, n. 1124, sono obbligati a provvedere all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i datori di lavoro, persone ed enti privati e pubblici, tra cui lo Stato e gli Enti locali, che occupano persone da assicurare nell'esercizio di attività pericolose. Rientrano nella sfera dei soggetti da assicurare: Artigiani Nei confronti di se stessi, dei propri dipendenti e dei familiari, parenti ed affini che svolgono attività lavorativa nell'azienda. Società cooperative e ogni altro tipo di società Nei confronti dei propri soci che prestano opera manuale retribuita o di sovrintendenza. Compagnie portuali Nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci e di materiali. Armatori delle navi Nei confronti degli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima. Scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, enti gestori di corsi professionali, cantieri scuola Nei confronti di insegnanti, inservienti o altre categorie che fanno uso di macchine elettriche(computer), o frequentano ambienti dove sono presenti le suddette macchine, utili a svolgere esercitazioni tecnico-pratiche e tecnico-scientifiche o esercitazioni di ginnastica. Nei confronti di alunni che svolgono esercitazioni tecnico-pratiche e tecnico-scientifiche o esercitazioni di ginnastica. Soggetti promotori di tirocini formativi. Le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza Nei confronti dei ricoverati, istruttori o sovrintendenti che svolgono, per servizio interno o per attività occupazionali, un'attività ritenuta rischiosa. Gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena Nei confronti dei detenuti che svolgono, per servizio interno o per attività occupazionali, un' attività ritenuta rischiosa. Gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi Anche se i lavori sono effettuati per conto dello Stato, di Regioni,di Provincie, di Comuni e di altri enti pubblici Coloro che hanno l'esercizio di macchine, apparecchi o impianti Nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti. Organizzazioni sindacali Se utilizzano lavoratori in aspettativa sindacale per attività soggette all'assicurazione obbligatoria. Committenti di lavoro occasionale accessorio Nei confronti dei lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di lavoro accessorio. Committenti di lavoro parasubordinato Nei confronti dei lavoratori parasubordinati compresi i co.co.pro. Agenzie di somministrazione Nei confronti dei lavoratori somministrati a tempo determinato e a tempo indeterminato. Casalinghi/e Nei confronti di se stessi. Soggetti privati
Gli obblighi Gli obblighi principali che il datore di lavoro assume in fase di inizio e durante il corso dell'attività nei confronti dell'INAIL sono i seguenti:
1. Denuncia dei lavori Il datore di lavoro, nella prima fase in cui inizia l'attività lavorativa imprenditoriale, deve presentare alla competente Sede territoriale dell'INAIL, e per ogni singola lavorazione, la denuncia dei lavori per la valutazione del rischio e del calcolo del premio di assicurazione (art. 12 del T.U.) contestualmente al suo inizio. Contestuale è anche la comunicazione da effettuare all'Istituto nel caso di mutamento di estensione della natura del rischio. Per mutamento di estensione della natura del rischio si intende il cambiamento di uno dei seguenti elementi:
In caso di lavori di specifica natura o da iniziare con necessità, il datore di lavoro può denunciarli, motivando il ritardo, entro i cinque giorni dall'inizio delle attività. La mancata o tardiva denuncia di inizio attività all'INAIL comporta l'applicazione di sanzioni civili. Se partecipano al lavoro parenti o affini del datore di lavoro o soci di cooperative o altro tipo di società, anche di fatto, che prestino opera manuale e non, gli stessi devono essere denunciati nominativamente con le eventuali retribuzioni percepite e devono, inoltre, essere iscritti nei libri obbligatori.
2. Denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani I datori di lavoro sono tenuti all'obbligo di denuncia nominativa all'INAIL dei seguenti lavoratori, qualora gli stessi non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ai Servizi per l'impiego:
In caso di assenza della comunicazione unificata la denuncia nominativa dovrà essere effettuata almeno un giorno prima. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l'irrogazione della c.d. maxisanzione (Circolare del Ministero del Lavoro n. 38/2010). 3. Libro unico del lavoro I datori di lavoro , con l'esclusione dei datori di lavoro pubblici e domestici, devono istituire e tenere il Libro unico del lavoro, sul quale devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i co.co.co o co.co.pro e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. La funzione del Libro unico del lavoro, è quella di documentare agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa e lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro. Il Libro unico del lavoro è tenuto e conservato, in alternativa, presso:
Le modalità di tenuta del Libro unico sono:
4. Pagamento dei premi Secondo l'art. 27 del T.U. il principale obbligo nei confronti dell'INAIL che grava sul datore di lavoro è il pagamento del premio. Per il lavoro parasubordinato, il premio è ripartito tra il committente per (2/3) ed il collaboratore per (1/3). Il premio di assicurazione è definito da due elementi:
L'INAIL, entro il 31 dicembre di ogni anno:
Il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha modificato l'art. 28 del d.P.R. 30 giugno 1964, n. 1124 semplificando alcuni adempimenti posti a carico del datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. L'INAIL, entro il 31 dicembre di ogni anno, renderà disponibili gli elementi necessari, per la determinazione del premio assicurativo sul sito istituzionale dell'INAIL, quindi non saranno più comunicati al datore di lavoro come avveniva in precedenza. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'Istituto assicuratore, con proprio provvedimento, definirà le modalità e il funzionamento del servizio. Il Datore di lavoro entro il 16 febbraio di ogni anno:
Il datore ha la facoltà di effettuare il pagamento del premio in quattro rate trimestrali con scadenza: 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre. Gli interessi dovuti per la rateazione saranno calcolati in fase di autoliquidazione a partire dal pagamento della seconda rata. La L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge Bilancio 2019), ha previsto le necessarie coperture finanziarie per consentire la revisione delle Tariffe dei premi Inail oggetto dell'applicazione della riduzione prevista dall'art. 1, co. 128, L. 27 dicembre 2013, n. 147. 5. Denuncia degli infortuni e malattie professionali Infortuni Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.
Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:
Ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico, il datore di lavoro, in caso di infortunio occorso ai lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, dovrà inviare all'Istituto la denuncia di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Con d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151che modifica l'art. 53 del Testo Unico, viene abolito l'obbligo di trasmissione del certificato medico a carico del datore di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. Il datore di lavoro dovrà indicare nella denuncia telematica di infortunio o malattia professionale, tutti i riferimenti, relativi al certificato già trasmesso dal medico curante all'INAIL, o dalle strutture sanitarie competenti. Le modifiche apportate dal decreto avranno efficacia a decorrere dal 180 giorno successivo alla data di entrata in vigore.
A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio deve essere trasmessa all'INAIL obbligatoriamente in via telematica. Dal 12 ottobre 2017, solo ai fini statistici ed informativi, decorre l'obbligo a carico di tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione di comunicare in via telematica all'Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. L'INAIL, con l'emanazione dell'ultima Circolare del 12 ottobre 2017, n. 42, ha fornito le istruzioni operative circa l'utilizzo della nuova funzione telematica presente nella piattaforma online dell'Istituto dell'assicuratore, pertanto da tale data sono disponibili due differenti denunce di infortunio:
Il nuovo obbligo viene applicato a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati. Le gestioni interessate al nuovo adempimento sono individuate in:
Vengono invece esclusi dall'obbligo della comunicazione di infortunio di un solo giorno:
Con il D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, il datore di lavoro non sarà più tenuto a dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza degli infortuni occorsi. L'INAIL comunicherà alle autorità competenti, solo gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni. Comunque rimane sempre l'obbligo di invio della denuncia, alle autorità di P.S., per i datori di lavoro non soggetti al titolo I come ad esempio per i datori di lavoro agricolo. Lo stesso d.lgs. n. 151/2015 ha abrogato dal 23 dicembre 2015 l'obbligo di tenuta del registro infortuni. Normativa precedente L'art. 403 del d.P.R. n. 547/1955 rendeva obbligatorio per il datore annotare in serie cronologica sul registro degli infortuni, gli eventi (infortuni sul lavoro) che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento. Il registro infortuni andava preventivamente vidimato, salvo diverse previsioni regionali, in ogni sua pagina dalle strutture delle ASL territorialmente competenti . Normativa corrente Il D.Lgs. n. 151 ha stabilito che a decorrere dal 23 dicembre 2015 non è più obbligatoria la tenuta del registro infortuni. Dal 22 marzo 2016 ,inoltre, cioè 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, viene previsto che ogni medico, che assiste un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, è obbligato a rilasciare il certificato in via telematica. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sarà effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'INAIL. Malattia professionale La malattia professionale, è quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore, strettamente connessa all'attività lavorativa, a seguito e ad esito del quale, residua una definitiva alterazione dell'organismo stesso, comportante a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa. Caratteristica che distingue la malattia professionale dall'infortunio è che nella prima il danno alla persona insorge lentamente e progressivamente, con conseguente assenza della causa violenta. Le malattie professionali sono indicate in un'apposita tabella, che elenca 58 tecnopatie e i relativi periodi massimi di indennizzabilità. L'assicurato ha l'obbligo di denunciare la malattia professionale ai datori di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della stessa, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennità per il tempo antecedente la denuncia. Il datore di lavoro, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha portato a conoscenza del datore di lavoro la manifestazione della malattia professionale, comunica all'INAIL la richiesta corredata da certificato medico. Il datore di lavoro, anche se la malattia del proprio dipendente, è insorta per effetto di attività lavorativa esplicata in precedenza alle dipendenze di altra impresa, è tenuto a denunciarla all'Istituto assicuratore. Se la lesione o la malattia determinano la morte o se vi è pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'evento. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro 5 giorni dal ricevimento, la prima copia dell'attestazione e inviare la seconda alla Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rilasciare al lavoratore, entro 5 giorni dalla relativa richiesta, una copia della scheda personale. Come la denuncia di infortunio anche la denuncia di malattia professionale deve essere inviata all'Istituto telematicamente.
La stessa Legge al comma 862 stabilisce che dal 2016 è stato istituito presso l'INAIL un Fondo per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le risorse sono destinate agli investimenti per l'acquisto o il noleggio di trattori agricoli o forestali, o di macchine agricole o forestali, a basso livello di emissioni inquinanti. Agli incentivi possono accedere micro e piccole imprese operanti in agricoltura. Ogni anno l'INAIL fissa i criteri di ammissione per accedere agli incentivi. SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione in Luoghi di Lavoro) Il D.M. 25 maggio 2016 n. 183 definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Il Decreto attribuisce all'INAIL il compito di curare il Sistema informativo attraverso la propria piattaforma informatica, nella quale confluiranno dati su infortuni, malattie professionali e attività di vigilanza, compresi quelli relativi all'organico delle forze armate, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. Oltre all'Inail avranno accesso le amministrazioni che costituiscono il SINP:
Il SINP rappresenta uno strumento con la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e principalmente per indirizzare le attività di vigilanza attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi. Le informazioni ottenute dall'elaborazione dal SINP riguarderanno il quadro produttivo e occupazionale, tenendo conto:
Il Decreto n. 183, istituisce anche un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP, formato da:
La sede del tavolo tecnico è stabilita presso la sede operativa dell'Istituto, tra i compiti rientrano sia la verifica dell'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, sia la definizione di modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni del SINP. Riferimenti Normativa: Per i recenti orientamenti sul tema, v. D ecreto Lavoro (d.l. n. 48/2023)
Giurisprudenza: Per i recenti orientamenti sul tema, v. Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2024, n. 4210 con commento D. PIVA, Infortuni sul lavoro: accertamento dell' “interesse o vantaggio” e della “colpa di organizzazione” tra “oggettivo” e “soggettivo” nella responsabilità della società; Cass., sez. lav., 25 settembre 2023, n. 27279 con commento T. ZAPPIA, Infortunio sul lavoro: l'assicurazione può coprire il danno se le lesioni sono provocate da terzi?
Prassi: Per i recenti orientamenti sul tema, v. INAIL, Circolare 12 settembre 2023, n. 40
Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenziali |