Luca Furfaro
31 Gennaio 2024

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali rappresenta l'assicurazione sociale obbligatoria, diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, prevista dalla Costituzione all'art. 38, comma 2, disciplinata dal T.U. delle disposizioni sugli infortuni e malattie professionali approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ed integrato dal d.lgs. n. 38/2000.

Inquadramento

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali rappresenta l'assicurazione sociale obbligatoria, diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, prevista dalla Costituzione all'art. 38, co. 2, disciplinata dal T.U. delle disposizioni sugli infortuni e malattie professionali approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ed integrato dal d.lgs. n. 38/2000.

L'obiettivo dell'assicurazione è quello di garantire ai lavoratori in caso di infortunio o di malattia professionale le prestazioni sanitarie riguardanti le prime cure, le prestazioni economiche e le forniture di apparecchi per eventuali protesi. L'istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Il rapporto che intercorre tra L'INAIL come ente assicuratore, il datore di lavoro in qualità di assicurante e i lavoratori come soggetti assicurati, si costituisce al verificarsi dei presupposti oggettivi relativi all'attività svolta ex artt. 1 e 207, e soggettivi riguardanti le persone assicurate a norma dell'artt. 4 e 205, entrambi requisiti stabiliti dal d.P.R. n. 1124/1965.

Quadro generale

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è disciplinata dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ed integrato dal d.lgs. n. 38/2000 e rappresenta una forma di tutela obbligatoria dei lavoratori contro il rischio professionale di perdita o menomazione della capacità di lavoro. Il suo fine è quello di garantire una protezione economica e sanitaria al lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale e l'assistenza economica ai superstiti in caso di decesso del lavoratore. Esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguentemente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione ed igiene sul lavoro.

L'assicurazione è gestita dall'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che con la Legge 30 luglio 2010, n.122 ha acquisito anche le funzioni svolte dall'IPSEMA e dall'ISPESL.

Con il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 l'INAIL gestisce anche l'intera materia degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici.

In evidenza

L'INAIL non gestisce:

  • la materia degli infortuni per il comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico;
  • l'assicurazione dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi in agricoltura che viene gestita dall'ENPAIA.

Rapporto assicurativo e oggetto dell'assicurazione

Il rapporto assicurativo è composto da due relazioni giuridiche fondamentali:

  • la prima è in ordine al versamento dei premi, infatti la relazione avviene tra soggetto assicurante e l'Ente assicuratore;
  • la seconda è in ordine all'erogazione delle prestazioni, in questo caso la relazione intercorre tra soggetto assicurato e lo stesso Ente assicuratore.

Il rapporto assicurativo si costituisce al verificarsi dei seguenti presupposti:

Oggettivo

Il requisito oggettivo è rappresentato dallo svolgimento di una delle attività assicurate elencate negli artt. 1 e 207 del d.P.R. n. 1124/1965.

Attività Protetta

Soggettivo

Il requisito soggettivo riguarda i lavoratori assicurati a norma degli artt. 4 e 205 del d.P.R. 1124/1965

Prestazione Soggettiva di Lavoro

L'assicurazione copre tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente di lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

A norma dell'art. 3, in relazione alle lavorazioni industriali, e dell'art. 211, per quanto riguarda le attività agricole, del d.P.R. n. 1124/1965, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali è estesa alle malattie professionali, alle quali, salvo disposizioni specifiche, si applicano le norme riguardanti gli infortuni sul lavoro.

È il decreto ministeriale 12 dicembre 2000 a stabilire le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni tariffarie:

  • industria
  • artigianato
  • terziario
  • altre attività (Stato, Enti pubblici e locali)

I datori di lavoro sono inquadrati in queste gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta ai fini previdenziali ed assistenziali in base all'art. 49 l. n. 88/1989, tenendo conto anche delle specifiche disposizioni di cui all'art. 1 d.lgs. n. 38/2000. Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'art. 49 l. n.. 88/1989 l'inquadramento è effettuato direttamente dall'INAIL ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 38/2000.

Per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie sono definite, con Decreto Ministeriale, le voci di rischio che corrispondono alle distinte tariffe dei premi, ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni.

Soggetti assicurati

Sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori che:

  • sono adibiti in modo permanente o avventizio ad una delle lavorazioni che la legge definisce rischiose;
  • prestano opera manuale;
  • svolgono la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui;
  • percepiscono una retribuzione in qualsiasi forma.

Si evidenziano nella tabella altre categorie di lavoratori da assicurare:

sovrintendenti ai lavori

soci di cooperative e di ogni altro tipo di società

medici esposti a RX

apprendisti

soggetti appartenenti all'area dirigenziale

sportivi professionisti

artigiani

lavoratori autonomi dell'agricoltura

lavoratori che svolgono attività di lavoro occasionale di tipo accessorio

lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa

Insegnanti,alunni, istruttori, inservienti e addetti

coniuge, figli, parenti ed affini del datore di lavoro

viaggiatori di commercio e piazzisti

pescatori

lavoratori addetti ai servizi domestici

lavoratori a domicilio

ballerini e tersicorei

assistenti contrari

personale addetto a macchine elettriche, computer, etc.

conducenti di veicoli a motore

partecipanti all'impresa familiare

associati in partecipazione

lavoratori dello spettacolo

sindacalisti

animatori turistici

studi professionali associati per i quali non opera il divieto di esercizio societario di attività professionale

soggetti addetti a lavori di pubblica utilità

borsisti e tirocinanti

Il d.lgs. n. 38/2000 ha esteso l'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori quali:

  • lavoratori dell'area dirigenziale
  • lavoratori parasubordinati
  • sportivi professionisti

Datori di Lavoro obbligati

In base all'art. 27, comma 1, d.P.R. 30 giugno.1965, n. 1124, sono obbligati a provvedere all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i datori di lavoro, persone ed enti privati e pubblici, tra cui lo Stato e gli Enti locali, che occupano persone da assicurare nell'esercizio di attività pericolose. Rientrano nella sfera dei soggetti da assicurare:

Artigiani

Nei confronti di se stessi, dei propri dipendenti e dei familiari, parenti ed affini che svolgono attività lavorativa nell'azienda.

Società cooperative e ogni altro tipo di società

Nei confronti dei propri soci che prestano opera manuale retribuita o di sovrintendenza.

Compagnie portuali

Nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci e di materiali.

Armatori delle navi

Nei confronti degli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima.

Scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, enti gestori di corsi professionali, cantieri scuola

Nei confronti di insegnanti, inservienti o altre categorie che fanno uso di macchine elettriche(computer), o frequentano ambienti dove sono presenti le suddette macchine, utili a svolgere esercitazioni tecnico-pratiche e tecnico-scientifiche o esercitazioni di ginnastica. Nei confronti di alunni che svolgono esercitazioni tecnico-pratiche e tecnico-scientifiche o esercitazioni di ginnastica. Soggetti promotori di tirocini formativi.

Le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza

Nei confronti dei ricoverati, istruttori o sovrintendenti che svolgono, per servizio interno o per attività occupazionali, un'attività ritenuta rischiosa.

Gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena

Nei confronti dei detenuti che svolgono, per servizio interno o per attività occupazionali, un' attività ritenuta rischiosa.

Gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi

Anche se i lavori sono effettuati per conto dello Stato, di Regioni,di Provincie, di Comuni e di altri enti pubblici

Coloro che hanno l'esercizio di macchine, apparecchi o impianti

Nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti.

Organizzazioni sindacali

Se utilizzano lavoratori in aspettativa sindacale per attività soggette all'assicurazione obbligatoria.

Committenti di lavoro occasionale accessorio

Nei confronti dei lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di lavoro accessorio.

Committenti di lavoro parasubordinato

Nei confronti dei lavoratori parasubordinati compresi i co.co.pro.

Agenzie di somministrazione

Nei confronti dei lavoratori somministrati a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Casalinghi/e

Nei confronti di se stessi.

Soggetti privati

  • anche una sola persona addetta ad attività di opere edilizie, lavori di scavo a cielo aperto, in sotterraneo , lavori eseguiti con uso di mine, servizio di vigilanza privata, allevamento, riproduzione e custodia animali, allestimento, prova ed esecuzione di pubblici spettacoli, allestimento ed esercizio di parchi di divertimento;
  • più di tre persone, anche se non contemporaneamente, nelle altre attività rischiose.

Gli obblighi

Gli obblighi principali che il datore di lavoro assume in fase di inizio e durante il corso dell'attività nei confronti dell'INAIL sono i seguenti:

  • Denuncia dei lavori;
  • Denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani;
  • Libro unico del lavoro;
  • Pagamento dei premi;
  • Denuncia degli infortuni e malattie professionali.

1. Denuncia dei lavori

Il datore di lavoro, nella prima fase in cui inizia l'attività lavorativa imprenditoriale, deve presentare alla competente Sede territoriale dell'INAIL, e per ogni singola lavorazione, la denuncia dei lavori per la valutazione del rischio e del calcolo del premio di assicurazione (art. 12 del T.U.) contestualmente al suo inizio.

Contestuale è anche la comunicazione da effettuare all'Istituto nel caso di mutamento di estensione della natura del rischio.

Per mutamento di estensione della natura del rischio si intende il cambiamento di uno dei seguenti elementi:

natura della lavorazione svolta

uso di macchinari diversi da quelli denunciati

inclusione nel rapporto assicurativo di altre categorie di prestatori d'opera

In caso di lavori di specifica natura o da iniziare con necessità, il datore di lavoro può denunciarli, motivando il ritardo, entro i cinque giorni dall'inizio delle attività. La mancata o tardiva denuncia di inizio attività all'INAIL comporta l'applicazione di sanzioni civili.

Se partecipano al lavoro parenti o affini del datore di lavoro o soci di cooperative o altro tipo di società, anche di fatto, che prestino opera manuale e non, gli stessi devono essere denunciati nominativamente con le eventuali retribuzioni percepite e devono, inoltre, essere iscritti nei libri obbligatori.

In evidenza

Il datore di lavoro in caso di variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio, la residenza , la sede dell'azienda stessa, scorporo o cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, deve presentare all'INAIL, entro 30 giorni da quando è intervenuta la variazione, apposita denuncia di variazione totale o parziale dell'attività già assicurata.

2. Denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani

I datori di lavoro sono tenuti all'obbligo di denuncia nominativa all'INAIL dei seguenti lavoratori, qualora gli stessi non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ai Servizi per l'impiego:

  • collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari;
  • coadiuvanti delle imprese commerciali;
  • soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

In caso di assenza della comunicazione unificata la denuncia nominativa dovrà essere effettuata almeno un giorno prima. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l'irrogazione della c.d. maxisanzione (Circolare del Ministero del Lavoro n. 38/2010).

3. Libro unico del lavoro

I datori di lavoro , con l'esclusione dei datori di lavoro pubblici e domestici, devono istituire e tenere il Libro unico del lavoro, sul quale devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i co.co.co o co.co.pro e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

La funzione del Libro unico del lavoro, è quella di documentare agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa e lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro.

Il Libro unico del lavoro è tenuto e conservato, in alternativa, presso:

la sede legale dell'Impresa

lo studio dei consulenti del lavoro o di altro professionista abilito

i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa

Le modalità di tenuta del Libro unico sono:

elabelaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall'Inail o vidimati, in sede di stampa, da soggetti abilitati.

stampa laser, con autorizzazione preventiva dell'Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica.

modalità informatica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'INAIL. Prima della messa in uso deve essere fatta comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro

4. Pagamento dei premi

Secondo l'art. 27 del T.U. il principale obbligo nei confronti dell'INAIL che grava sul datore di lavoro è il pagamento del premio. Per il lavoro parasubordinato, il premio è ripartito tra il committente per (2/3) ed il collaboratore per (1/3).

Il premio di assicurazione è definito da due elementi:

  • l'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori durante il periodo assicurativo;
  • il tasso del premio con un rapporto pro mille;

retribuzioni x tasso : 1000

L'INAIL, entro il 31 dicembre di ogni anno:

  • notificava al datore di lavoro il tasso applicabile dal successivo 1 gennaio;
  • spediva il modulo di dichiarazione delle retribuzioni e le basi di calcolo sia per la regolazione che per la rata;

Il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha modificato l'art. 28 del d.P.R. 30 giugno 1964, n. 1124 semplificando alcuni adempimenti posti a carico del datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. L'INAIL, entro il 31 dicembre di ogni anno, renderà disponibili gli elementi necessari, per la determinazione del premio assicurativo sul sito istituzionale dell'INAIL, quindi non saranno più comunicati al datore di lavoro come avveniva in precedenza. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'Istituto assicuratore, con proprio provvedimento, definirà le modalità e il funzionamento del servizio. Il Datore di lavoro entro il 16 febbraio di ogni anno:

  • compila la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente erogate nell'anno precedente e la trasmette all'Istituto;
  • calcola il premio annuo per regolazione, comprensivo dell'addizione ex ANMIL dell'1% e sottrae da tale importo quello della rata anticipata;
  • calcola il premio anticipato per rata con lo stesso procedimento seguito per regolazione utilizzando il tasso comunicato dall'INAIL per tale anno;
  • effettua la somma algebrica degli importi di regolazione e di rata ed esegue il pagamento dell'importo positivo risultante con modello di delega F24.

Il datore ha la facoltà di effettuare il pagamento del premio in quattro rate trimestrali con scadenza: 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre. Gli interessi dovuti per la rateazione saranno calcolati in fase di autoliquidazione a partire dal pagamento della seconda rata.

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge Bilancio 2019), ha previsto le necessarie coperture finanziarie per consentire la revisione delle Tariffe dei premi Inail oggetto dell'applicazione della riduzione prevista dall'art. 1, co. 128, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Denuncia degli infortuni e malattie professionali

Infortuni

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.

Infortunio Covid

La previsione di cui all'art. 42, comma 2,  d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ormai noto come “Decreto Cura Italia” ha evidenziato l'equiparazione del contagio da Covid-19 in occasione di lavoro, all'infortunio sul luogo di lavoro.

“Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”

Sul punto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l'uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica.

Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:

  • la lesione;
  • la causa violenta;
  • l'occasione di lavoro.

Infortunio Covid

L'Inail in merito all'infortunio da contagio Covid-19 nella Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 indica quelle professioni che per propria natura hanno una presunzione semplice dell'origine professionale dell'infezione, tra cui rientrano gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, per i quali «vige la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus».

La presunzione semplice di origine professionale viene riconosciuta anche ad altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/utenza, come quelli che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, eccetera. In questi casi il lavoratore viene sollevato dall'onere della prova del nesso di causalità.

Ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico, il datore di lavoro, in caso di infortunio occorso ai lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, dovrà inviare all'Istituto la denuncia di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.

Con d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151che modifica l'art. 53 del Testo Unico, viene abolito l'obbligo di trasmissione del certificato medico a carico del datore di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Il datore di lavoro dovrà indicare nella denuncia telematica di infortunio o malattia professionale, tutti i riferimenti, relativi al certificato già trasmesso dal medico curante all'INAIL, o dalle strutture sanitarie competenti.

Le modifiche apportate dal decreto avranno efficacia a decorrere dal 180 giorno successivo alla data di entrata in vigore.

In evidenza

Secondo la sentenza n. 226/87 della Corte Costituzionale viene considerato infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica.

A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio deve essere trasmessa all'INAIL obbligatoriamente in via telematica.

Dal 12 ottobre 2017, solo ai fini statistici ed informativi, decorre l'obbligo a carico di tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione di comunicare in via telematica all'Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

L'INAIL, con l'emanazione dell'ultima Circolare del 12 ottobre 2017, n. 42, ha fornito le istruzioni operative circa l'utilizzo della nuova funzione telematica presente nella piattaforma online dell'Istituto dell'assicuratore, pertanto da tale data sono disponibili due differenti denunce di infortunio:

  • quando la prognosi è di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, attraverso la nuova funzionalità entro 48 ore;
  • quando si superano i tre giorni tramite l'ordinaria denuncia telematica, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia nei termini e con le modalità di legge.

In evidenza

La mancata ottemperanza all'obbligo di denuncia di cui al punto a) sarà punita con una sanzione amministrativa compresa tra 548 e 1.972,80 euro, secondo la precisione contenuta nell'art. 55, comma 5, lettera h, del D.Lgs. n. 81/2008, in riferimento invece agli altri infortuni superiori ai tre giorni di cui al punto b), il suddetto art. 55 prevede, altresì, al comma 5, lettera g), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro. L'applicazione della precedente sanzione esclude quella relativa agli infortuni con prognosi di almeno un giorno.

Il nuovo obbligo viene applicato a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati.

Le gestioni interessate al nuovo adempimento sono individuate in:

  • gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat);
  • gestione per conto dello Stato;
  • settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);
  • gestione agricoltura;
  • datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Vengono invece esclusi dall'obbligo della comunicazione di infortunio di un solo giorno:

  • il Ministero della difesa per le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri (nella quale è stato inglobato anche il Corpo forestale dello Stato);
  • il Ministero dell'economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza;
  • il Ministero dell'interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.
  • il Ministero della giustizia per la Polizia penitenziaria.

Con il D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, il datore di lavoro non sarà più tenuto a dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza degli infortuni occorsi.

L'INAIL comunicherà alle autorità competenti, solo gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Comunque rimane sempre l'obbligo di invio della denuncia, alle autorità di P.S., per i datori di lavoro non soggetti al titolo I come ad esempio per i datori di lavoro agricolo.

Lo stesso d.lgs. n. 151/2015 ha abrogato dal 23 dicembre 2015 l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

Normativa precedente

L'art. 403 del d.P.R. n. 547/1955 rendeva obbligatorio per il datore annotare in serie cronologica sul registro degli infortuni, gli eventi (infortuni sul lavoro) che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento. Il registro infortuni andava preventivamente vidimato, salvo diverse previsioni regionali, in ogni sua pagina dalle strutture delle ASL territorialmente competenti .

Normativa corrente

Il D.Lgs. n. 151 ha stabilito che a decorrere dal 23 dicembre 2015 non è più obbligatoria la tenuta del registro infortuni.

Dal 22 marzo 2016 ,inoltre, cioè 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, viene previsto che ogni medico, che assiste un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, è obbligato a rilasciare il certificato in via telematica.

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sarà effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'INAIL.

Malattia professionale

La malattia professionale, è quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore, strettamente connessa all'attività lavorativa, a seguito e ad esito del quale, residua una definitiva alterazione dell'organismo stesso, comportante a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.

Caratteristica che distingue la malattia professionale dall'infortunio è che nella prima il danno alla persona insorge lentamente e progressivamente, con conseguente assenza della causa violenta. Le malattie professionali sono indicate in un'apposita tabella, che elenca 58 tecnopatie e i relativi periodi massimi di indennizzabilità.

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare la malattia professionale ai datori di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della stessa, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennità per il tempo antecedente la denuncia.

Il datore di lavoro, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha portato a conoscenza del datore di lavoro la manifestazione della malattia professionale, comunica all'INAIL la richiesta corredata da certificato medico.

Il datore di lavoro, anche se la malattia del proprio dipendente, è insorta per effetto di attività lavorativa esplicata in precedenza alle dipendenze di altra impresa, è tenuto a denunciarla all'Istituto assicuratore.

Se la lesione o la malattia determinano la morte o se vi è pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'evento.

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro 5 giorni dal ricevimento, la prima copia dell'attestazione e inviare la seconda alla Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rilasciare al lavoratore, entro 5 giorni dalla relativa richiesta, una copia della scheda personale.

Come la denuncia di infortunio anche la denuncia di malattia professionale deve essere inviata all'Istituto telematicamente.

In evidenza

A partire dal 2016, gli importi degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL, vengono rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai il 1° luglio di ogni anno. Per la rivalutazione risulta necessario però un decreto del ministro del Lavoro su proposta dell'INAIL.

La stessa Legge al comma 862 stabilisce che dal 2016 è stato istituito presso l'INAIL un Fondo per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le risorse sono destinate agli investimenti per l'acquisto o il noleggio di trattori agricoli o forestali, o di macchine agricole o forestali, a basso livello di emissioni inquinanti. Agli incentivi possono accedere micro e piccole imprese operanti in agricoltura. Ogni anno l'INAIL fissa i criteri di ammissione per accedere agli incentivi.

SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione in Luoghi di Lavoro)

Il D.M. 25 maggio 2016 n. 183 definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Il Decreto attribuisce all'INAIL il compito di curare il Sistema informativo attraverso la propria piattaforma informatica, nella quale confluiranno dati su infortuni, malattie professionali e attività di vigilanza, compresi quelli relativi all'organico delle forze armate, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco.

Oltre all'Inail avranno accesso le amministrazioni che costituiscono il SINP:

  • Ministeri del Lavoro;
  • Ministero della Salute;
  • Ministero dell'Interno;
  • Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il SINP rappresenta uno strumento con la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e principalmente per indirizzare le attività di vigilanza attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi.

Le informazioni ottenute dall'elaborazione dal SINP riguarderanno il quadro produttivo e occupazionale, tenendo conto:

  • dei settori di attività,
  • delle dimensioni,
  • della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali,
  • del quadro dei rischi generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari
  • del quadro della salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali classificati per settore di attività
  • dell'insieme degli interventi di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali e delle attività di vigilanza delle istituzioni preposte, con i dati riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
  • del quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'Inail che si sono verificati in ogni settore produttivo.

Il Decreto n. 183, istituisce anche un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP, formato da:

  • due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore;
  • da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della Salute, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, dell'Interno, della Difesa e dell'Economia;
  • da due rappresentanti dell'Inail;
  • da sette rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La sede del tavolo tecnico è stabilita presso la sede operativa dell'Istituto, tra i compiti rientrano sia la verifica dell'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, sia la definizione di modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni del SINP.

Riferimenti

Normativa:

Per i recenti orientamenti sul tema, v. D ecreto Lavoro (d.l. n. 48/2023)

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145
  • D.M. 25 maggio 2016 n. 183
  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi 303, 312, 862
  • D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151
  • Legge 10 dicembre 2014, n. 183
  • L. 27 dicembre 2013, n. 147
  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69
  • L. 22 dicembre 2011, n. 214
  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
  • L. 30 luglio 2010, n. 122

Giurisprudenza:

Per i recenti orientamenti sul tema, v.  Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2024, n. 4210 con commento D. PIVA, Infortuni sul lavoro: accertamento dell' “interesse o vantaggio” e della “colpa di organizzazione” tra “oggettivo” e “soggettivo” nella responsabilità della società;  Cass., sez. lav., 25 settembre 2023, n. 27279 con commento T. ZAPPIA, Infortunio sul lavoro: l'assicurazione può coprire il danno se le lesioni sono provocate da terzi?

  • Corte cost., 25 febbraio 1988, n. 206
  • Corte cost., 18 febbraio 1988, n. 179
  • Corte cost., 17 giugno 1987, n. 226
  • Corte cost., 9 giugno 1977, n. 114

Prassi:

Per i recenti orientamenti sul tema, v. INAIL, Circolare 12 settembre 2023, n. 40

  • INAIL, Circolare 11 gennaio 2019, n. 1
  • INAIL, Circolare 12 ottobre 2017, n. 42
  • INAIL, Circolare 23 dicembre 2015, n. 92
  • INAIL, Nota 23 gennaio 2014