Luca Furfaro
02 Gennaio 2024

Si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni fisica, psichica o sensoriale, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si considerano invalide anche le persone con più di sessantacinque anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Inquadramento

Vengono considerati invalidi civili tutti i cittadini con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa di almeno un terzo in maniera permanente.

Nel caso di soggetti minorenni e con più di 65 anni, rientrano nel concetto di invalidi civili coloro che possiedono difficoltà persistenti nei compiti e nelle funzioni quotidiane.

Il riconoscimento dell'invalidità civile prevede un iter che, con il d.l. 1° luglio 2009, n. 78 è divenuto più rapido e chiaro; infatti, con l'art. 20 sono state assegnate all'INPS nuove competenze per la verifica dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

La nuova procedura prevede una prassi diversa sia per la presentazione delle domande di accertamento che per le successive valutazioni sanitarie e accessi alle prestazioni.

Descrizione

L'invalidità si può descrivere come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito.

Si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

In evidenza

Non rientrano tra gli invalidi civili:

- gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).

Presentazione della domanda

L'INPS, con Determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, chiarisce in via definitiva il disegno organizzativo e procedurale per l'applicazione dell'art. 20 d.l.1° luglio 2009, n. 78.

Con la nuova prassi normativa la domanda volta ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile deve essere inoltrata all'INPS anziché alla ASL.

Le novità sostanziali sono le seguenti:

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande vanno presentate all'INPS esclusivamente in via telematica.

L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL.

Le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.

La fase di presentazione della domanda si articola in due fasi:

  • la compilazione del certificato medico, da parte di un medico certificato alla certificazione telematica;
  • la presentazione telematica all'INPS direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili.

Completata l'acquisizione del certificato medico, il sistema genera una ricevuta con un numero di certificato, che il medico stesso consegna al richiedente affinché lo utilizzi per l'abbinamento della certificazione medica alla domanda.

Il certificato medico deve essere abbinato alla domanda entro il tempo massimo di 30 giorni dal suo rilascio; superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l'inoltro telematico delle domande.

La sezione domanda, da compilare a cura del cittadino o degli Enti di patronato, deve contenere:

  • dati anagrafici e di residenza, completi di codice fiscale;
  • tipologia della domanda: invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità;
  • primo riconoscimento/aggravamento;
  • dati anagrafici eventuale tutore;
  • indicazione di domicilio provvisorio;
  • indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.

La procedura consente l'invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti.

Ad invio correttamente avvenuto il sistema rilascia ricevuta dell'accettazione della domanda contenente:

  • sede INPS presso cui è stata presentata la domanda;
  • anagrafica dell'istante;
  • data di presentazione;
  • accertamento/i richiesto/i;
  • eventuale Patronato o Associazione di categoria (identificativo interno del Patronato o dell'Associazione di categoria);
  • numero di protocollo della domanda;
  • numero Domus.

Al fine di consentire la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della domanda, l'INPS mette a disposizione delle ASL un sistema di gestione di un'agenda appuntamenti per la calendarizzazione delle visite e di invito a visita.

Pertanto nella ricevuta, come valore aggiunto, potrà essere presente la data di convocazione a visita.

Accertamento sanitario e verifiche

Dal 1° gennaio 2010 la Commissione medica della ASL predisposta all'accertamento dell'invalidità civile è integrata da un medico dell'INPS, designato di volta in volta, a rotazione fra quelli in servizio presso l'ufficio territoriale competente.

I membri della Commissione medica integrata sono scelti sulla base del tipo di accertamento richiesto.

Dopo aver effettuato la visita, la Commissione medica integrata redige un verbale nel quale saranno contenuti i dati anagrafici dei richiedenti e l'esito delle valutazioni.

L'accertamento sanitario può concludersi con un giudizio medico legale espresso:

All'unanimità dei componenti della Commissione Medica Integrata

A maggioranza dei componenti della Commissione Medica Integrata

In questo caso il verbale della visita sarà sottoposto, da parte della Commissione, con la massima tempestività, all'esame del Responsabile del Centro Medico Legale (CML) territorialmente competente che può confermare o meno l'esito della valutazione. Se confermato, il verbale sarà trasmesso da parte dell'Inps, al domicilio del richiedente.

L'INPS sospende l'invio del verbale ed acquisisce dalla ASL la documentazione. Il Responsabile del CML dovrà, entro 10 giorni dalla sospensione, confermare il verbale agli atti, oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.

A conclusione dell'accertamento, l'INPS provvede ad inoltrare il verbale alla persona interessata. Il verbale è inviato in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del cittadino.

In evidenza

Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle commissioni deve concludersi entro 9 mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 698/94).

Ogni anno l'INPS autonomamente o su proposta del Ministero competente deve effettuare:

Verifiche ordinarie

Verifiche straordinarie

L'Istituto effettuerà delle verifiche ordinarie nella misura tra il 2 ed il 5% sui verbali definiti annualmente dalla Commissione medica ASL, indipendentemente dal loro esito, attraverso un controllo da parte di Centri Medico Legali dislocati in regioni diverse da quelle in cui è avvenuto l'accertamento, al fine di realizzare obiettivi di omogeneizzazione valutativa con modalità di interazione territoriale.

Il piano di verifiche straordinarie sulla permanenza dello stato invalidante sarà programmato anno per anno.

Il D.L. n. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, con il comma 6-bis dell'art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di semplificazioni riguardanti l'accertamento sanitario di revisione, stabilendo che in fase di effettuazione delle eventuali visite di revisione e verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

La competenza, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L'obiettivo primario della norma, consiste nella semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi, relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità, consentendo di superare l'attuale sistema dell'eventuale doppia visita per prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, rendendo finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica.

Le nuove disposizioni non intervengono a modificare le modalità dell'accertamento, le Commissioni mediche dell'Istituto, in sede di espletamento di tali revisioni, non sono vincolate al disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto Ministro Tesoro del 20 settembre 1989, n. 293 che, limitatamente alle verifiche straordinarie, non permette di riconoscere una percentuale d'invalidità superiore a quella in precedenza determinata, infatti le stesse commissioni sono chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d'invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.

Con Messaggio 28 novembre 2018, n. 4463 l'INPS ha comunicato che a partire dal 1° gennaio 2019 viene previsto un procedimento di semplificazione delle modalità di accesso alla prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento per i cittadini non più in età lavorativa (ultrasessantacinquenni), introdotto in via sperimentale con il Messaggio n. 1930 dell'8 maggio 2018.

Con tale modifica viene prevista la possibilità per il cittadino di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello AP70, di norma comunicate solo al termine dell'esito positivo della fase sanitaria.

Si tratta, in particolare, della comunicazione di eventuali ricoveri, della delega alla riscossione di un terzo (Quadro G) o in favore delle associazioni (Quadro H) e dell'indicazione delle modalità di pagamento (Quadri F1 o F2).

Tale modifica è volta a snellire i tempi del processo di liquidazione della prestazione economica riconosciuta.

Ricorso avverso l'INPS

In caso di mancato riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni, a pena di decadenza, dalla notifica del verbale sanitario.

Le recenti innovazioni non prevedono l'introduzione del ricorso amministrativo né di altre forme di contenimento del contenzioso.

La recente normativa introduce la qualificazione dell'INPS come unico legittimato passivo.

L'INPS diventa unica “controparte” nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali.

Nel caso in cui il Giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'INPS, il consulente nominato ha l'obbligo, a pena di nullità, di inviare apposita comunicazione sull'inizio delle operazioni peritali al direttore della sede provinciale dell'INPS competente.

Benefici economici - tipologie

Il riconoscimento dell'invalidità civile porta al riconoscimento di una serie di benefici in capo all'invalido.

L'entità e la tipologia dei benefici spettanti dipendono dalla gravità dell'invalidità e da altre specifiche condizioni.

I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'ASL.

La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.

Sono considerati beneficiari delle prestazioni di invalidità civile anche:

- i cittadini italiani ed europei residenti in Italia;

- i cittadini extracomunitari che hanno diritto alla prestazione d'invilita anche senza la carta di soggiorno.

I benefici possono essere:

Protesi ed ausili

Il Servizio sanitario nazionale eroga alle persone disabili o a quanti ne hanno necessità anche per un periodo limitato l'assistenza protesica e integrativa prevista nei Livelli essenziali di assistenza.

Questo tipo di assistenza mette a disposizione del cittadino:

gli ausili: si tratta di strumenti, utensili o apparecchiature che permettono alla persona disabile di compiere un atto che non potrebbe fare in condizioni normali;

le protesi: sono quelle apparecchiature che sostituiscono parte mancanti del corpo.

Grado riconosciuto: dal 34%

Iscrizioni nelle liste speciali del Centro per l'Impiego ( Legge n. 68/1999 )

L'articolo 1 della legge n. 68/1999 recita: “La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.

La Legge n. 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili) iscritti in appositi elenchi gestiti dal Centro per l'Impiego della della provincia di riferimento.

Grado riconosciuto: dal 46%

Esenzione dal ticket

Le persone che sono riconosciute invalide civili hanno diritto a non pagare o a pagare in forma ridotta, secondo le disposizioni delle singole Regioni, i ticket delle spese mediche e sanitarie.

In base alla percentuale d'invalidità, sono identificate delle classi di difficoltà, cui corrispondono diversi livelli d'esenzione.

Grado riconosciuto: dal 67%

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

Requisiti per il diritto:

- riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%;

- dal 18° al 65° anno di età, 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall'art. 18, comma 4, 15 luglio 2011n. 111(adeguamento alla speranza di vita, exart. 12 d.l. n. 78/2010 convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122);

- spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2019: limite di reddito Euro 16.814,34);

- spetta in misura intera anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (art. 14-septies, d.l.. n. 663/1979. Per l'anno 2019: limite di reddito è di euro 285,66);

- l'importo della pensione di inabilità viene adeguato a quello dell'assegno sociale al compimento del 66° anno di età a decorrere al 1° gennaio 2018, come stabilito dalla L. n. 214/2011;

- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;

- cittadini stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del Comune di residenza (d.lgs. n. 30/2007);

- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Grado riconosciuto: dal 100%

Assegno mensile

L'assegno mensile, è previsto per gli invalidi civili nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%. In entrambi i casi l'età dell'invalido deve essere compresa tra i 18 e i 65 anni e per valutare lo stato di bisogno economico vengono fissati annualmente dei limiti di reddito personale.

L'assegno è riconosciuto in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali; per l'anno 2019 il limite è fissato in Euro 4.800,38.

Per l'anno 2019, la misura dell'assegno mensile è di Euro 285,66 per tredici mensilità.

L'importo dell'assegno mensile viene adeguato a quello dell'assegno sociale al compimento del 66° anno di età a decorrere al 1° gennaio 2018, come stabilito dalla L. n. 214/2011.

Grado riconosciuto: dal 74%

Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è stata istituita con la l. n.18/1980 e modificata, per un'esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall' art. 1 l. n. 508/1988.

Infatti, la formulazione della l. n. 18/1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione.

Per l'anno 2019, la misura dell'indennità di accompagnamento è di Euro 517,84 per dodici mensilità.

Requisiti per il diritto:

- riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dalla:

- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua;

- spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali;

- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;

- cittadini stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del Comune di residenza (d.lgs. n. 30/2007);

- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Grado riconosciuto: dal 100%

Indennità di accompagnamento ai minori

Requisiti: vengono integralmente riportati quelli indicati per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18.

Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell'implementazione informatica e salvo accordi locali, la Sede Inps che ha in carico il pagamento della prestazione invia - con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età - alle competenti ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La convocazione a visita è effettuata dalla ASL.

Al compimento del 18° anno di età i minori titolari di indennità di accompagnamento devono presentare nuova domanda - i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione - per essere sottoposti ad accertamento sanitario per valutare lo stato invalidante secondo i criteri previsti per l'età adulta in rapporto alla riduzione della capacità lavorativa.

L'indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità e per l'anno 2015 l'importo è pari a 508,55 euro mensili.

Indennità mensile di frequenza

Requisiti per il diritto:

- età inferiore ai 18 anni;

- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché

- minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;

- validità per il solo periodo di frequenza:

- requisito fondamentale è quindi la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure

- frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;

- spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali (per l'anno 2019: limite di reddito Euro 4.906,72, come stabilito dalla Circolare INPS n. 122/2018);

- cittadinanza e residenza sul territorio nazionale;

- cittadini stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del Comune di residenza (d.lgs. n. 30/2007);

- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Per l'anno 2019, l'indennità mensile di frequenza è corrisposta per massimo 12 mensilità, con un importo di Euro 285,66.

Riferimenti

Normativa

Art. 6  d.l. 10 gennaio 2006, n. 4 

d.P.R 21 settembre 1994, n. 698

Legge 11 ottobre 1990, n. 289

Art. 6  d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 

Artt. 2, 6, 11  l. 30 marzo 1971, n. 118

Legge n. 214/2011

Prassi

Per i recenti orientamenti sul tema, v. INPS, Circolare 2 gennaio 2024, n. 1

INPS, Circolare 23 gennaio 2015, n. 10

INPS, Messaggio 8 agosto 2014, n. 6512

INPS, Circolare 17 gennaio 2014, n. 7

INPS, Messaggio 4 settembre 2013, n. 13983

INPS, Messaggio 28 novembre 2018, n. 4463

INPS, Circolare 27 dicembre 2018, n. 122

Giurisprudenza

Per i recenti orientamenti sul tema, v. Trib. Roma, sez. lav., 12 luglio 2023, n. 7295 con commento a F. AVANZI, Visita medica preassuntiva: legittimo il rifiuto di assunzione di un lavoratore idoneo con limitazioni

Cass., sez. lav., 9 marzo 2015, n. 4674

Cons. Stato, 6 agosto 2014, n. 4200

Cass., 22 marzo 2013, n. 7320

Corte cost., 15 marzo 2013, n. 40

Cass., 20 marzo 2012, n. 4423

Corte cost., 16 dicembre 2011, n. 329