Trasfusioni di sangue infetto e obblighi di controllo del Ministero della salute
06 Ottobre 2017
IL CASO Un uomo contrae l'epatite C a seguito di una emotrasfusione a cui si era sottoposto nel 1982 e propone domanda di risarcimento dei danni. Il Tribunale rigetta la domanda ma la Corte d'Appello di Napoli accoglie la sua impugnazione e condanna il Ministero della salute al pagamento in suo favore della somma di €162.014,40, oltre rivalutazioni, interessi e spese del giudizio. Il Ministero della Salute propone ricorso in Cassazione, sulla base di un unico motivo di ricorso, lamentando erroneità della sentenza per aver dato per certa la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni subite dal danneggiato e l'insorgenza della patologia epatica da lui sofferta.
I QUATTRO CRITERI DELL'ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSALITÀ Il Ministero aveva infatti osservato che, dei quattro criteri utilizzati per la dimostrazione del nesso di causalità dalla scienza medico legale, pur essendo stati accertati i primi tre (compatibilità del luogo, del tempo ed efficacia dell'agente causale), mancava tuttavia una convincente dimostrazione dell'assenza di altre cause che avrebbero potuto condurre all'insorgenza della patologia, perché sarebbero potute manifestarsi nel lasso di tempo tra la trasfusione e la diagnosi certa della patologia. Inoltre, il Ministero , come già affermato in primo grado, insiste nel sostenere che non possa ritenersi colposa l'omissione relativa all'identificazione di un agente infettante all'epoca sconosciuto (epatite C).
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA La Cassazione chiarisce che è principio ormai consolidato il dovere di controllo e di vigilanza del Ministero della Salute sulla pratica terapeutica delle emotrasfusioni e dell'utilizzo degli emoderivati. Lo stesso Ministero risponde ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezioni da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (Cass. civ., Sez. Un., nn. 576 e 584 del 2008; Cass. civ. n. 17685/2011). Tali obblighi derivano da una pluralità di fonti normative e soprattutto dal c.d. principio di solidarietà sociale, ossia correttezza e buona fede.
NESSO CAUSALE DA COMPORTAMENTO OMISSIVO La Suprema Corte ricorda quanto espresso dalle Sezioni Unite nel 2008: «ove sia accertata dunque l'omissione di tali attività, con riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ovvero l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenersi, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e, che per converso, la condotta doverosa del ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento» (Cass. civ., Sez. Un., n. 581/2008).
DELIMITAZIONE TEMPORALE Le ricordate Sezioni Unite avevano già precisato che il termine per la delimitazione temporale della responsabilità del Ministero è il 1978, anno di conoscenza dell'epatite B, anche per gli altri due virus, poiché questi non costituiscono eventi autonomi ma solo «forme di manifestazione patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati da sangue infetto», che il Ministero non aveva controllato, pur essendo obbligato per legge. Secondo la Corte, l'obbligo di controllo del Ministero era operante anche prima di tale data: il sangue destinato alle trasfusioni doveva essere esente da virus e i donatori non dovevano presentare alterazioni alle transaminasi. La Terza Sezione respinge pertanto il ricorso e condanna il Ministero al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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