Controversie di lavoro con la Pontificia Università Lateranense: decide il giudice italiano anche sulla reintegrazione nel posto di lavoro
06 Ottobre 2017
Il caso. Un docente della Pontificia Università Lateranense (che chiameremo “PUL”) aveva adito il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, avanzando varie rivendicazioni lavorative (ordine di reintegra nel posto di lavoro, risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, riconoscimento di differenze retributive e previdenziali), chiedendo previamente l'accertamento dell'applicabilità a tale rapporto di lavoro della legge italiana. Il docente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in relazione a tale giudizio pendente.
Ente centrale della Chiesa Cattolica? Il Collegio ritiene che, per esaminare la questione sottoposta alla sua attenzione, occorre accertare preliminarmente se la PUL rientri tra gli enti centrali della Chiesa Cattolica, i quali, secondo l'art. 11 del Trattato lateranense del 1929 tra Santa Sede e Stato italiano, «sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano». Il citato art. 11 si riferisce soltanto agli enti che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale all'organizzazione centrale del governo della Chiesa Cattolica, anche se ubicati al di fuori dei confini della Città del Vaticano. La PUL, sostiene la Corte, non può considerarsi ente centrale della Chiesa Cattolica, perchè non fa parte della Curia romana e non svolge la funzione centrale di governo.
L'immunità giurisdizionale ex art. 11 Trattato lateranense. In conclusione, la PUL non è ente centrale della Chiesa Cattolica, quindi il rapporto lavorativo cui fa riferimento il ricorrente non involge atti compiuti iure imperii (cioè quelle attività compiute nell'esercizio tipico del potere statale), per i quali vige l'esenzione giurisdizionale. Le Sezioni Unite, quindi, ribadendo l'orientamento secondo cui l'immunità giurisdizionale garantita dall'art. 11 del Trattato non si estende ai rapporti di lavoro instaurati con gli istituti ecclesiastici di educazione e istruzione (ex multis: Cass. n. 1133/2007; n. 16847/2011), affermano che la cognizione della controversia in esame spetta alla giurisdizione del giudice ordinario italiano competente per territorio e per materia, nella specie dell'adito Tribunale. |