La mancanza di tempestività della contestazione comporta la reintegra del lavoratore
06 Ottobre 2017
Dall'accertata tardività della contestazione disciplinare in esame e, quindi, dalla riscontrata carenza di uno degli elementi costitutivi previsti dalla legge per il valido esercizio del potere disciplinare, rilevante ai sensi dell'art. 7 Stat. lav., discende l'illegittimità del licenziamento impugnato per insussistenza del fatto contestato non potendo il giudice, in assenza del valido esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, procedere alla verifica dell'effettiva sussistenza dell'addebito contestato che, pertanto, va considerato, sotto un profilo processuale, come inesistente. |