Abusivo ricorso al credito e responsabilità delle banche: la legittimazione del curatore all’azione

La Redazione
06 Ottobre 2017

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 l.fall. in correlazione con l'art. 2393 c.c., nei confronti della banca, ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte degli amministratori della società stessa..

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 l.fall. in correlazione con l'art. 2393 c.c., nei confronti della banca, ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte degli amministratori della società stessa. Il curatore non ha, invece legittimazione con riferimento ad un'azione da abusiva concessione di credito nei confronti della banca, in quanto tale zione non rientra nelle azioni c.d. di massa, ma costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore.

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