Concordato preventivo e contratti di anticipazione bancaria
09 Ottobre 2017
Quali effetti esplica la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo sui contratti di anticipazione bancaria? La Banca, in particolare, è titolata a trattenere le somme riscosse post domanda di ammissione, ponendole in compensazione con il proprio credito derivante dall'anticipazione operata in epoca precedente la presentazione del ricorso ex art. 161 l. fall.?
La normativa di riferimento – come noto, i contratti pendenti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, di regola, proseguono, a meno che il debitore, a mente dell'art. 169-bis l. fall., ne richieda lo scioglimento, ovvero la sospensione. Anche ai fini della definizione di contratto pendente in ipotesi di concordato preventivo rileva, peraltro, l'art. 72 l. fall. – disciplinante l'ipotesi di fallimento - secondo cui un contratto si assume come pendente allorché caratterizzato da prestazioni corrispettive che risultano ineseguite da entrambe le parti al momento di presentazione della domanda di concordato. A completamento del quadro normativo qui di interesse, si ricorda che, a mente dell'art. 56 l. fall., applicabile al concordato preventivo in virtù del richiamo ad uopo operato dall'art. 169 l. fall., i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti anteriori il proprio credito parimenti sorto ante domanda di concordato. In tale contesto, ci si chiede se, in ipotesi di accrediti operati dalla banca a seguito della presentazione di fatture/ricevute bancarie da parte di un cliente che ha poi presentato domanda di concordato preventivo, l'istituto bancario sia o meno legittimato a trattenere l'importo successivamente pagato dal terzo, in compensazione con il proprio credito derivante all'anticipazione al tempo operata.
Il contratto di anticipazione bancaria – nell'ambito di un quadro giurisprudenziale non poco variegato sul tema, assume pregiudiziale rilevanza il compiuto inquadramento giuridico della fattispecie contrattuale di specifico riferimento, con particolare riguardo alla sorte del credito oggetto di anticipazione. Più precisamente, laddove la banca si configuri quale acquirente del credito oggetto di smobilizzo, eventualmente anche a titolo di garanzia di altra forma tipica di anticipazione, la stessa è titolata a trattenere l'importo pagato dal debitore ceduto. In tale circostanza, la banca beneficerebbe infatti a tutti gli effetti del pagamento di un credito proprio, oggetto di acquisizione perfezionatasi giuridicamente in epoca precedente la presentazione della domanda di concordato (Cass. Civ. n. 11966/1992). Maggiori incertezze interpretative sussistono invece allorché la fattispecie contrattuale non contempli alcuna cessione del credito oggetto di anticipazione, bensì unicamente la disponibilità della banca ad accreditare carta commerciale del cliente (c.d. linee autoliquidanti), nel contesto di un mero mandato all'incasso in proposito conferito all'istituto di credito. Precisato che, in tale contesto, la banca incasserebbe un credito non già proprio bensì altrui, non sono mancate pronunce giurisprudenziali intese a sostenere che, laddove il contratto preveda il diritto della banca di trattenere comunque le somme riscosse, la banca risulterebbe legittimata a dare esecuzione ad una simile clausola contrattuale, ancorché il cliente abbia medio tempore presentato domanda di concordato; la detta previsione risulterebbe infatti consacrata nell'ambito di un contratto destinato a proseguire, a mente delle disposizioni generali proprie della normativa fallimentare, così come richiamate in premessa del presente scritto (Cass. Civ. nn. 6870/1994 e 4205/2001). Di conseguenza, secondo tale filone giurisprudenziale, l'istituto bancario si potrebbe vedere di fatto legittimato ad operare la compensazione in sede concordataria tra il credito (anteriore) per l'anticipazione eseguita ed il debito (posteriore) relativo alla restituzione delle somme successivamente riscosse dal terzo, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 56 l. fall. sopra richiamate. Al riguardo, si ritiene in tutto condivisibile l'autorevole orientamento di quella giurisprudenza che, diversamente, intende negare all'istituto Bancario il diritto di trattenere in proposito alcunché, allorché in violazione della norma imperativa di cui all'art. 56 l. fall. (Trib. Milano, 28 maggio 2014; Cass. Civ. n. 10548/2009). Del resto, come acutamente osservato dai Giudici Meneghini, non potrebbero qui trovare applicazione le disposizioni in tema di prosecuzione dei contratti pendenti “ineseguiti da entrambe le parti”, posto che, a seguito dell'anticipazione operata, la banca avrebbe dato unilaterale esecuzione alla propria prestazione, da cui l'insorgere di un proprio credito, in mancanza di alcun contratto pendente. Tale credito, anteriore, non potrebbe che risultare destinato ad essere soddisfatto nel rispetto dei principi di cristallizzazione dell'attivo concordatario, nonché del citato divieto di compensazione. |