Assicurazioni INAIL e concorso di colpa del lavoratore
09 Ottobre 2017
Sussiste l'occasione lavoro se il lavoratore, pur non essendovi tenuto in quanto già infortunato lievemente, si è recato comunque sul luogo di lavoro subendo un danno più grave?
L'art. 2 DPR n. 1124/1965 individua nell'occasione lavoro una delle condizioni la cui sussistenza è necessaria ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Essa non può essere esclusa unicamente in forza dell'incidenza, sul piano causale, della colpa del lavoratore nella causazione del danno alla propria persona. Ciò, infatti, porterebbe ad escludere l'esistenza dell'occasione lavoro in ogni caso in cui, nello svolgimento della prestazione lavorativa, l'infortunio sia riconducibile ad un comportamento imprudente del lavoratore stesso o al mancato rispetto di una disposizione precauzionale. Tale circostanza può incidere sul diritto dell'infortunato al risarcimento del danno differenziale nei confronti del datore, ma non escludere l'applicabilità dell'art. prefato, ossia dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione gestita dall'INAIL. Nel caso di specie non difetta, infatti, una connessione funzionale tra il lavoro e l'infortunio. Diversamente, si verserebbe in una ipotesi di cd. rischio elettivo. In merito: Cass. n. 17917/2017. |